Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 48/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro la revoca di un contributo a fondo perduto di 75.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la determinazione regionale di revoca del contributo provvisoriamente concesso nell’ambito del bando per gli aiuti alle nuove imprese in fase di avviamento e sviluppo. Ha dedotto, in sintesi, l’erronea interpretazione dell’art. 3, comma 2, del bando, sostenendo che l’attività della propria impresa individuale non costituisse prosecuzione dell’attività precedentemente svolta da un’associazione senza fini di lucro di cui era socio e legale rappresentante; la violazione del limite temporale dei dodici mesi previsto dal bando, poiché l’associazione era stata formalmente cancellata circa diciotto mesi prima della presentazione della domanda; l’inidoneità delle FAQ regionali a integrare la lex specialis introducendo ulteriori cause di esclusione; la contraddittorietà e illogicità della revoca rispetto all’istruttoria iniziale favorevole; nonché l’irrilevanza della comunanza dei locali, dei dipendenti e dei rapporti di cessione del lavoro. Una parte del primo motivo consisteva nella mera riproposizione generica delle censure di primo grado, senza specifica critica alla sentenza impugnata.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per genericità, poiché la mera riproduzione delle censure di primo grado non soddisfa il principio di specificità dei motivi d’appello; nella parte contenente critiche puntuali alla sentenza, è stato esaminato congiuntamente agli altri motivi. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la revoca. Ai fini del bando e della disciplina unionale sugli aiuti di Stato, la nozione di impresa dipende dall’esercizio di un’attività economica e non dalla forma giuridica dell’ente o dall’assenza di finalità lucrative. L’associazione aveva quindi esercitato un’attività economica anche se la somministrazione era riservata ai soci. La continuità e identità sostanziale dell’attività sono state desunte dalla coincidenza del titolare e del centro di interessi, dalla prosecuzione nello stesso locale, dall’utilizzo dei medesimi dipendenti e dalle cessioni dei rapporti di lavoro sottoscritte dall’interessato nella duplice veste di cedente e cessionario. Non vi era stata una reale interruzione dell’attività, ma soltanto il mutamento della veste giuridica. Il termine di dodici mesi non poteva essere isolato dalla ratio complessiva del bando, volto a sostenere imprese effettivamente nuove o operative da meno di due anni, con esclusione delle attività già esercitate senza soluzione di continuità per un periodo superiore. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché l’esito iniziale favorevole derivava da controlli documentali provvisori, mentre la successiva verifica dei contratti di cessione aveva fatto emergere l’assenza dei requisiti. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi di appello; è inammissibile la mera riproposizione delle censure di primo grado senza puntuale critica alla sentenza impugnata.

  • art. 3, comma 2, del bando regionale per gli aiuti alle nuove imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1-T2)

    le ditte individuali non devono avere come titolare una persona fisica che abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, anche in qualità di socio

    La disposizione è stata interpretata alla luce della finalità del bando, escludendo le imprese individuali che costituiscano la prosecuzione sostanziale, senza soluzione di continuità, di un’attività economica già esercitata dallo stesso centro di interessi.

  • art. 1 dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014

    Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica

    La nozione di impresa è funzionale e prescinde dalla forma giuridica e dalle modalità di finanziamento; rileva l’esercizio di un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi.

  • art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014

    Il bando rinvia alle definizioni del regolamento europeo per individuare le imprese ammissibili agli aiuti.

  • artt. 1406 e ss. c.c.

    I contratti di cessione dei rapporti di lavoro sono stati valorizzati quali elementi probatori della continuità sostanziale dell’attività e del passaggio senza soluzione di continuità dei dipendenti dall’associazione all’impresa individuale.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina europea degli aiuti di Stato, la nozione di impresa è funzionale all’attività economica esercitata e prescinde dalla forma giuridica, dalla qualificazione nazionale dell’ente e dall’eventuale assenza di finalità lucrative; anche un’associazione che offre regolarmente beni o servizi ai propri soci può rientrare nella nozione di impresa.
  • Nei bandi destinati alla creazione o allo sviluppo di imprese nuove, il requisito temporale relativo alla precedente cessazione di un’attività analoga deve essere interpretato in coerenza con la ratio della misura: è precluso il beneficio quando la nuova impresa costituisce la prosecuzione sostanziale e senza soluzione di continuità di un’attività economica già esercitata dallo stesso centro di interessi, anche mediante una diversa veste giuridica.
  • L’identità o continuità sostanziale di un’attività economica può essere desunta, in concreto, dalla combinazione di elementi quali la coincidenza del soggetto che dirige o controlla l’attività, la prosecuzione negli stessi locali, l’utilizzo degli stessi dipendenti e la continuità delle medesime mansioni, senza necessità di identità formale tra i soggetti giuridici.
  • Nel giudizio d’appello, la mera riproposizione delle censure formulate in primo grado, senza specifica contestazione delle statuizioni e della motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi.
  • L’esito favorevole di una prima verifica documentale non impedisce all’amministrazione di disporre successivamente la revoca del beneficio quando ulteriori controlli facciano emergere l’originaria insussistenza dei requisiti; tale sequenza non è di per sé contraddittoria, se la prima istruttoria aveva carattere provvisorio o non aveva esaminato gli elementi successivamente acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.