Cassazione Civile, Ordinanza n. 18604/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
Una parte aveva convenuto in Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento della domanda di usucapione proposta dall'altra parte su un fondo. Nel merito del ricorso, venivano dedotti tre gruppi di censure: 1) violazione degli artt. 42 Cost., 116 c.p.c., 1158 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provati i presupposti dell'usucapione senza la prova rigorosa richiesta; 2) contestazione del mancato accoglimento di una consulenza tecnica e di richieste istruttorie formulate ai sensi degli artt. 210 e 118 c.p.c., con deduzione di nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo; 3) deduzione di motivazione apparente e di nullità della sentenza per error in procedendo. La parte resistente ha difeso la decisione impugnata. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione delle prove, a censurare il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito e a denunciare un vizio motivazionale non riconducibile alle ipotesi oggi deducibili in cassazione. È stata inoltre rigettata l'istanza di differimento dell'udienza volta ad acquisire i fascicoli di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva riconosciuto l'usucapione e l'inefficacia parziale del contratto di compravendita immobiliare richiamata nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione ha fatto applicazione anche della sanzione processuale prevista per i ricorsi decisi in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa violazione del diritto di proprietà nel giudizio di usucapione
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'usucapione ordinaria e sui relativi presupposti acquisitivi
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova sull'usucapione
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo
art. 210 c.p.c.
richiamato a sostegno della richiesta di esibizione/produzione di documenti o cose nel giudizio di merito
art. 118 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 210 c.p.c. per le richieste istruttorie
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 380-bis c.p.c.
la Corte ha deciso il ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi di questa disposizione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio e al deposito di memoria
art. 356 c.p.c.
richiamato per affermare che la scelta dei mezzi di prova da ammettere è prerogativa del giudice di merito e ha natura ordinatoria
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.L. n. 83 del 2012
richiamato quale novella che ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
L. n. 134 del 2012
richiamata come legge di conversione della novella sull'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più convincenti spettano al giudice di merito, il quale deve solo dare conto delle ragioni essenziali della decisione.
- La scelta dei mezzi di prova da ammettere rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di una manifesta irrilevanza o di una specifica violazione di legge; la valutazione va compiuta ex ante, in relazione all'astratta rilevanza del mezzo richiesto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi circoscritto alle anomalie estreme della motivazione, quali mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge o nullità, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e le ulteriori conseguenze economiche previste dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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