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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13676/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa ad un avviso di accertamento per contributo unificato (€6.000) a carico della ricorrente per il mancato pagamento del contributo dovuto per la proposizione di motivi aggiunti in un giudizio amministrativo contro il Comune di Melfi. Il ricorso principale mirava all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva di un appalto; i motivi aggiunti chiedevano l'annullamento successivo della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione. La Commissione/Tribunale di merito aveva ritenuto che i motivi aggiunti avessero introdotto una nuova domanda autonoma, determinando l'obbligo del contributo aggiuntivo; la ricorrente contestava che i motivi aggiunti reiterassero le stesse censure e fossero funzionalmente parte della stessa procedura di aggiudicazione, per cui la tassazione cumulativa sarebbe contraria ai principi di effettività e di accesso alla giustizia sanciti dal diritto UE.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della ricorrente. È stato affermato il principio di diritto secondo cui, quando i motivi aggiunti che impugnano la dichiarazione di efficacia sono logicamente e giuridicamente connessi all'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva e costituiscono sviluppo della stessa procedura di appalto, non è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 6-bis, lett. e) del d.P.R. n.115/2002. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (il giudice ha condannato il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-bis

    "il contributo unificato è dovuto ... per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ma anche per quello del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti che introducono domande nuove"

    La norma distingue i motivi aggiunti che introducono domande nuove (che giustificano il pagamento del contributo aggiuntivo) da quelli che sviluppano la domanda originaria; la Corte ha interpretato la norma alla luce del principio di effettività UE, escludendo l'obbligo di contributo quando i motivi aggiunti siano parte integrante della stessa procedura di aggiudicazione.

  • legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (modifica al regime del contributo unificato)

    Ha inciso sul regime del contributo unificato richiamato dall'art.13 del d.P.R. n.115/2002; la Corte tiene conto della modulazione degli importi e dell'ambito di applicazione introdotti dalla modifica.

  • Direttiva 89/665/CEE

    Fissa le garanzie di tutela giurisdizionale nelle procedure di appalto; la Corte nazionale deve interpretare la normativa interna in modo compatibile con la direttiva valorizzando il diritto a un ricorso effettivo e non gravoso.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47

    Riconosce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; la Corte ha invocato tale principio per impedire che la tassazione cumulativa dei contributi giudiziari renda l'accesso alla giustizia in materia di appalti eccessivamente difficile.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 52, par. 1

    Stabilisce il principio di proporzionalità delle limitazioni ai diritti della Carta; la Corte lo utilizza per valutare se la tassazione cumulativa sia giustificabile in termini di proporzionalità.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-61/14

    "Non è compatibile con la direttiva 89/665 ... la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un'impresa impugni la legittimità di un'unica procedura di aggiudicazione ... a meno che ciò possa essere giustificato ..."

    La C‑GIU stabilisce che la normativa nazionale che consenta tassazioni giudiziarie cumulative può essere incompatibile con il diritto UE se crea un effetto dissuasivo o sproporzionato; spetta al giudice nazionale accertare se la seconda impugnazione sia parte della stessa procedura o costituisca un nuovo ricorso.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 43

    Richiamato in combinato con l'art.13 del d.P.R. n.115/2002 nella prospettazione di violazione normativa; il riferimento riguarda la normativa sui contratti pubblici e i rimedi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Norme sulla giurisdizione per il ricorso per cassazione: i motivi invocati riguardano la violazione o falsa applicazione di norme e l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha accolto motivi attinenti all'errata applicazione normativa, ma dichiarato inammissibile il motivo per omesso esame non adeguatamente sviluppato.

Massime di principio

  • Se i motivi aggiunti impugnano atti successivi che sono logicamente e giuridicamente connessi all'impugnazione della stessa procedura di aggiudicazione (nesso di pregiudizialità), essi vanno considerati parte della stessa procedura e non determinano automaticamente l'obbligo di un ulteriore contributo unificato.
  • Il giudice nazionale deve valutare concretamente se la seconda impugnazione costituisce sviluppo della domanda originaria o una nuova domanda autonoma: la mera formalità cronologica o la diversità dell'atto impugnato non bastano a giustificare una tassazione cumulativa.
  • La normativa nazionale sul contributo unificato va interpretata alla luce dei principi UE di effettività e di accesso alla giustizia (art.47 Carta, direttiva 89/665): la tassazione cumulativa è incompatibile se ha un effetto dissuasivo o è sproporzionata rispetto alla tutela originaria.
  • In presenza di motivi aggiunti è utile documentare e dimostrare il nesso fattuale e giuridico con il ricorso principale (stessa procedura di gara, pregiudizialità dell'atto impugnato) e richiamare la giurisprudenza comunitaria (es. C-61/14) per contrastare pretese di contributi ulteriori.
  • Se i motivi aggiunti introducono censure o domande effettivamente nuove e indipendenti (non connesse o non pregiudiziali), il contributo aggiuntivo può essere legittimamente richiesto; pertanto la distinzione va fatta caso per caso, con valutazione di proporzionalità.

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