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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30966/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di una società, di opere su un immobile inserito in un complesso condominiale. Un condomino ha agito sostenendo che le opere violassero le distanze legali tra costruzioni e che una parte dell’opera sconfinasse nella sua proprietà. Il tribunale aveva accolto la domanda ordinando il ripristino e la demolizione della parte eccedente la distanza legale. In appello, la decisione è stata riformata solo in parte: è stato escluso lo sconfinamento rispetto al soggiorno e rigettata la domanda nella parte relativa all’area qualificata come comune o in uso esclusivo, ma è stato confermato l’arretramento della porzione di portico/vetrata ritenuta a distanza inferiore a tre metri dalla parete dell’immobile del condomino. In cassazione le società hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato ultra/extra petita imponendo l’arretramento di una porzione di portico non specificamente domandata e che, comunque, operasse il principio di prevenzione temporale; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 872, 873, 877, 878, 880 e 881 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, la rilevanza della mantovana e della grondaia nel calcolo delle distanze, l’asserita deroga convenzionale alle distanze e un preteso abuso del diritto del condomino per avere questi prima approvato l’opera in assemblea e poi chiesto la demolizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: infondato nella parte in cui la censura non colpiva la vera ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva escluso la proprietà esclusiva del condomino sull’area asseritamente invasa e aveva comunque ritenuto sussistente la violazione delle distanze rispetto alla parete di proprietà esclusiva; inammissibile nella parte in cui introduceva per la prima volta in cassazione il principio di prevenzione temporale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nelle articolazioni relative alla qualificazione dell’opera, alla pretesa deroga alle distanze e al comportamento del condomino, perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; è stato inoltre ritenuto infondato nella parte concernente la mantovana e la grondaia, perché la sentenza impugnata aveva comunque escluso il loro rilievo nel calcolo della distanza tra la vetrata e la parete dell’immobile del condomino. La Corte ha condannato le ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    norma sulle distanze legali tra costruzioni richiamata come parametro decisivo per valutare la violazione da parte del manufatto realizzato

  • art. 872 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulle distanze, senza accoglimento delle censure

  • art. 877 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di costruzione in appoggio/aderenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata

  • art. 878 c.c.

    richiamato per sostenere la non computabilità di alcune sporgenze e la costruzione sul muro di cinta, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 880 c.c.

    richiamato nel secondo motivo nell’ambito delle norme sulle distanze legali

  • art. 881 c.c.

    richiamato nel secondo motivo nell’ambito delle norme sulle distanze legali

  • art. 1117 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per qualificare come comune l’area oggetto di asserito sconfinamento

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda di arretramento rispetto alle distanze era già compresa nell’atto introduttivo

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la nuova deduzione in cassazione di una questione non trattata nei gradi di merito è stata ritenuta inammissibile

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base del primo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non pertinente perché in realtà mirava a rivalutare il fatto

  • art. 31, primo comma, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457

    richiamato dalla Corte quale parametro giurisprudenziale per distinguere ristrutturazione e nuova costruzione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, il giudice di legittimità non può essere investito di una nuova valutazione del fatto: la qualificazione dell’intervento edilizio come ristrutturazione o nuova costruzione, e la verifica delle caratteristiche materiali dell’opera, sono apprezzamenti di merito censurabili solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente dedotta.
  • La censura per violazione dell’art. 112 c.p.c. è infondata quando la sentenza di merito si mantenga nell’ambito della domanda originaria, anche se ne riduca o rimoduli l’oggetto concreto; non vi è ultrapetizione se il giudice decide su una domanda di arretramento già ricompresa nell’editio actionis.
  • Una questione introdotta per la prima volta in cassazione, come il principio di prevenzione temporale non dedotto nei gradi di merito, è inammissibile perché comporta un ampliamento del thema decidendum e incide sul diritto di difesa della controparte.
  • L’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere invocato per contestare la mera valutazione delle risultanze probatorie o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; è necessario che sia stato trascurato un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • Nel calcolo delle distanze legali vanno considerati solo gli elementi che rilevano secondo la disciplina applicabile e secondo l’accertamento di fatto del giudice di merito; doglianze che non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sono infondate.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniCompetenzaImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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