Ordinanza n. 2636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l'assegnazione della terza sede universitaria prescelta
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa partecipante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito della procedura selettiva collegata al cosiddetto semestre filtro. La contestazione riguardava il mancato riassegnamento, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti lasciati liberi dagli studenti che avevano rinunciato all'immatricolazione, nonché la conseguente assegnazione alla ricorrente della terza sede indicata tra le preferenze, benché risultassero posti liberi potenzialmente idonei a soddisfare preferenze anteriori. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del meccanismo applicato perché non rispettoso del principio meritocratico e dell'ordine di graduatoria: il sistema attuale prevede una prima graduatoria e un termine molto breve per l'immatricolazione o iscrizione, qualificando la mancata iscrizione come esclusione definitiva dagli scorrimenti, diversamente dal sistema previgente, nel quale lo studente poteva rimanere inserito nella graduatoria nazionale e beneficiare degli scorrimenti successivi. È stata inoltre contestata l'illogicità della scelta di riservare i posti residui alla data del 3 febbraio 2026 alle sole istanze di cambio di sede per gravi motivi e alle iscrizioni ad anni successivi al primo, anziché procedere prioritariamente nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, in riforma dell'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In sede di sommaria delibazione, la Sezione ha ritenuto che nelle procedure concorsuali o selettive il principio generale sia l'assegnazione delle sedi ai vincitori secondo l'ordine della graduatoria. Ha ravvisato, allo stato degli atti e con riserva dell'approfondimento proprio del merito, che la disciplina del semestre filtro non assicurasse adeguatamente tale principio, poiché impediva di riassegnare secondo graduatoria i posti lasciati liberi da studenti rinunciatari e imponeva una scelta immediata e irreversibile, precludendo ogni successivo ripescaggio anche a candidati con punteggi elevati. La Sezione ha inoltre ritenuto illogico riservare i posti residui alle sole istanze di cambio sede per gravi motivi e alle iscrizioni ad anni successivi al primo, dovendo prevalere il rispetto dell'ordine di graduatoria. Quanto al periculum in mora, ha considerato grave e irreparabile il danno derivante dall'assegnazione della terza sede prescelta. Poiché risultavano posti liberi potenzialmente idonei a soddisfare preferenze anteriori della ricorrente, ha disposto che l'amministrazione si rideterminasse sulla sede da assegnarle. È stata ordinata la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le amministrazioni appellate sono state condannate alla rifusione delle spese del doppio grado cautelare, liquidate complessivamente in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata riformata l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali o selettive, l'assegnazione delle sedi ai vincitori deve avvenire, quale regola generale, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e del principio meritocratico.
- Un meccanismo selettivo che escluda definitivamente dagli scorrimenti il candidato che non si immatricoli entro un termine brevissimo e che impedisca la riassegnazione, secondo graduatoria, dei posti lasciati liberi può presentare profili di illogicità e di contrasto con il principio meritocratico, soprattutto quando il candidato perda ogni possibilità di ripescaggio nonostante un punteggio elevato e la successiva disponibilità di posti.
- Quando risultino posti residui, la loro destinazione non può essere riservata prioritariamente a categorie o istanze diverse se ciò comporta il sacrificio dell'ordine di graduatoria dei candidati selezionati.
- In sede cautelare, l'assegnazione al candidato di una sede meno preferita rispetto a sedi per le quali risultino posti liberi può integrare un pericolo di danno grave e irreparabile, tale da giustificare la riedizione della determinazione amministrativa sulla sede da assegnare.
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