Sentenza n. 570/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento del decreto del 13 marzo 2019, trasmesso via p.e.c. con nota del 26 marzo 2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 10 aprile 2018, avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di Palermo con provvedimento dell'8 marzo 2018, notificato il 14 marzo 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e contro la sanzione disciplinare pecuniaria irrogata dal Questore di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, nullità per difetto di motivazione e omessa pronuncia, violazione della disciplina del procedimento disciplinare, tardività della contestazione degli addebiti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, erronea individuazione dei presupposti della responsabilità disciplinare, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità della sanzione, sviamento connesso alla propria attività sindacale, nonché erroneità del rigetto della domanda risarcitoria e della condanna alle spese. I fatti contestati risalivano al 22 aprile 2017; la relazione di servizio era stata trasmessa all’ufficio disciplinare il 28 aprile 2017, mentre il foglio degli addebiti era stato notificato soltanto il 28 novembre 2017. L’appellante sosteneva che il decorso di oltre sette mesi dalla conoscenza dei fatti avesse violato il requisito di immediatezza e tempestività della contestazione, rendendo più difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa.
La decisione
Il CGARS ha accolto il primo profilo del primo motivo d’appello relativo alla tardività della contestazione disciplinare e ha riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 31 d.P.R. n. 737/1981, non stabilisca un termine rigido, ma imponga comunque una ragionevole prontezza, da valutare in relazione alla complessità degli accertamenti, alla gravità dei fatti e all’effettivo iter procedimentale. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva avuto piena conoscenza dei fatti il 24 aprile 2017, attraverso una relazione già dettagliata, mentre la contestazione era stata notificata il 28 novembre 2017. I fatti erano semplici, immediatamente verificabili e non richiedevano accertamenti complessi; pertanto, il ritardo di oltre sette mesi non era giustificato né dal carico di lavoro degli uffici né dal richiamo a un ponderato vaglio della condotta e ai precedenti disciplinari del dipendente. Il giudice ha ritenuto quindi violato il principio di immediatezza della contestazione, con conseguente annullamento sia del decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico sia della sanzione disciplinare irrogata dal Questore. Le censure ulteriori sulla violazione dell’art. 120 d.P.R. n. 3/1957, sul difetto di motivazione e istruttoria, sulla proporzionalità della sanzione e sul presunto sviamento sono state dichiarate assorbite. Il motivo relativo al risarcimento è stato invece respinto quanto al merito della pretesa: il risarcimento non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto e richiede la prova di condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso. In ogni caso, la domanda risarcitoria è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico nel ricorso introduttivo e non integrabile mediante una memoria difensiva non notificata. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 737/1981
"fa obbligo all’amministrazione, una volta avuta contezza di una possibile infrazione disciplinare dal dipendente commessa, di contestargli 'subito' i fatti a lui addebitati"
Richiama, per i procedimenti disciplinari dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, la disciplina dell’immediatezza della contestazione prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 3/1957.
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3/1957
Impone una contestazione ragionevolmente pronta e tempestiva, senza stabilire un termine fisso; il requisito va valutato caso per caso considerando la complessità degli accertamenti e la necessità di tutelare il diritto di difesa dell’incolpato.
art. 120 d.P.R. n. 3/1957
La relativa censura dell’appellante è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’accoglimento della doglianza sulla tardività della contestazione.
art. 5, n. 1, d.P.R. n. 737/1981
"Deplorazione" per "le abituali o gravi negligenze nell’adempimento dei propri doveri"
Era la fattispecie disciplinare inizialmente contestata nel foglio degli addebiti.
artt. 4, nn. 10 e 18, d.P.R. n. 737/1981
Sono stati richiamati dal provvedimento sanzionatorio per qualificare la condotta come grave negligenza in servizio e comportamento non conforme al decoro delle funzioni; le relative questioni sono rimaste assorbite.
art. 2697 c.c.
L’azione risarcitoria è soggetta all’onere della prova dei fatti costitutivi, anche nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, il requisito dell’immediatezza della contestazione non coincide con l’osservanza di un termine rigido, ma impone all’amministrazione di procedere entro un tempo ragionevole e proporzionato alla complessità degli accertamenti, alla gravità dei fatti e all’esigenza di preservare il diritto di difesa dell’incolpato.
- La decorrenza del termine di ragionevole tempestività va collegata al momento in cui l’amministrazione, considerata nel complesso dei suoi organi, acquisisce conoscenza dei fatti e la concreta possibilità di attivare il procedimento disciplinare, non al momento successivo in cui l’organo disciplinare competente effettua la propria valutazione.
- Quando i fatti disciplinarmente rilevanti sono semplici, già dettagliatamente descritti in una relazione di servizio e immediatamente verificabili, un intervallo superiore a sette mesi tra la conoscenza dei fatti e la contestazione degli addebiti, in assenza di specifiche ragioni oggettive, viola il principio di tempestività della contestazione.
- Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento di un provvedimento amministrativo: il danneggiato deve allegare e provare condotta illecita, colpa, nesso causale, danno e, quando necessario, la spettanza del bene della vita.
- La domanda risarcitoria deve essere specificamente formulata e allegata in un atto processuale notificato; una memoria difensiva non notificata non può integrare una domanda generica né introdurre per la prima volta i fatti costitutivi e le poste di danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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