Cassazione Civile, Ordinanza n. 20662/2021 del 20/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e dal successivo atto di contestazione di sanzioni amministrative per imposta erariale sul consumo di energia elettrica, relativi al periodo 1999-marzo 2001, notificati a una società che gestiva il comprensorio San Paolo di Torino. Secondo l'Ufficio, la società aveva fruito indebitamente dell'esenzione/addizionale agevolata prevista per i consumi oltre una certa soglia, cumulando i consumi di più società "ospiti" insediate nel comprensorio e servite tramite un contratto di service comprendente uffici arredati, riscaldamento, energia elettrica, sorveglianza e altri servizi. La CTR aveva ritenuto che la società fosse consumatore finale dell'energia e non rivenditore, e che le società ospiti non fossero consumatori finali ma destinatari di una prestazione complessa, con conseguente illegittimità della pretesa sanzionatoria. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52-55 d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 conv. in L. n. 20/1989, dei principi generali delle imposte di consumo e dei criteri interpretativi, sostenendo che la CTR abbia erroneamente qualificato la società come consumatore finale anziché come rivenditore di energia elettrica e abbia trascurato che la fornitura di energia, inserita in una prestazione complessa, restava comunque rivendita di energia salvo trasformazione prima della fornitura. La contribuente ha eccepito preliminarmente improcedibilità/inammissibilità per difetto di autosufficienza e giudicato interno, eccezioni entrambe respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della contribuente: ha escluso l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di deposito dei contratti, perché la controversia verteva su fatti e contenuto pacifici e la censura era solo formalistica; ha inoltre escluso il giudicato interno sulla statuizione relativa alle sanzioni, osservando che il passaggio richiamato dalla CTR non costituiva autonoma ratio decidendi ma conseguenza della decisione sul merito delle imposte. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, richiamando un precedente tra le stesse parti relativo al medesimo periodo e comprensorio, nel quale era già stato affermato che consumatore finale è chi consuma l'energia trasformandola in illuminazione, calore o simili, mentre rivenditore è chi la rivende; la qualificazione non muta per il solo fatto che la fornitura sia componente di una prestazione complessa, salvo che l'energia sia previamente trasformata. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato dalla resistente per eccepire l'improcedibilità per mancato deposito dei documenti
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
invocato dalla resistente per eccepire l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti
art. 329, comma 2 c.p.c.
invocato dalla resistente per sostenere la formazione del giudicato interno
artt. 52-55 d.lgs. n. 504 del 1995
norme richiamate come parametro per qualificare il rapporto di fornitura e la disciplina dell'imposta di consumo sull'energia elettrica
art. 6 d.l. n. 511 del 1988 conv. in L. n. 20 del 1989
norma richiamata per l'agevolazione/addizionale sull'energia elettrica e per individuare il presupposto dell'esenzione oltre la soglia di consumo
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
Le sanzioni per omesso versamento possono venire irrogate solo (in relazione) ad imposte dichiarate e non versate e certamente nell'odierna fattispecie non è questa l'ipotesi.
richiamato nel passaggio della CTR sulla sanzione per omesso versamento, ma la Cassazione ha escluso che quel passaggio integrasse autonoma ratio decidendi
Massime di principio
- Nella disciplina delle imposte di consumo sull'energia elettrica, è consumatore finale chi consuma l'energia trasformandola in illuminazione, calore o altre forme di utilizzo finale, mentre è rivenditore chi la cede a terzi senza una previa trasformazione sostanziale.
- La qualificazione di un rapporto come prestazione complessa non esclude, di per sé, che la componente energia elettrica costituisca comunque rivendita, se l'energia viene semplicemente fornita a terzi nell'ambito del servizio.
- L'eccezione di inammissibilità o improcedibilità per difetto di autosufficienza deve essere specifica e non meramente formalistica; non è sufficiente allegare genericamente la mancata produzione di documenti quando la questione di diritto è decidibile sui fatti pacifici di causa.
- Non sussiste giudicato interno su un passaggio motivazionale che non costituisca autonoma ratio decidendi, ma solo argomentazione consequenziale rispetto alla statuizione principale.
- Quando esiste un precedente tra le stesse parti e sul medesimo periodo d'imposta che ha già definito la corretta qualificazione giuridica del rapporto, la Corte può conformarsi a quel principio e cassare la decisione di merito difforme.
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