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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento a) della deliberazione di Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 179 del 6 agosto 2025, avente ad oggetto “PUA Comparto Ambito 1 - Zona DPP2, risposta alle osservazioni e approvazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011”, con cui è stato definitivamente approvato il PUA Comparto 1 - DPP2 presentato dalle società Fimrai S.r.l. e Sicob S.r.l. con note prot. n. 6194/2025 e n. 9818/2025, in uno alle relazioni e agli elaborati grafici e progettuali allegati e costituenti parte integrante; b) delle conseguenziali determinazioni assunte dal Responsabile del Settore interessato, allo stato non note; c) della deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 9 maggio 2025, con cui è stato adottato il medesimo PUA; d) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2020, con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Castel San Giorgio e della delibera di G.M. n. 366/2018 (adozione del PUC), nella parte in cui risultano lesive per gli interessi del ricorrente; e) ove occorrer possa e per quanto di ragione, anche della nota prot. n. 6194 del 3 marzo 2025 e successiva n. 9818 del 7 aprile 2025, con cui è stato recepito il PUA presentato dalle società Fimrai S.r.l. e Sicob S.r.l.; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, cognito e non cognito.

Giustizia amministrativa202501739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 96 del 9 maggio 2025, di adozione del PUA Comparto 1 – DPP2, e n. 179 del 6 agosto 2025, di sua approvazione definitiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’adozione e l’approvazione del PUA relativo al Comparto 1 – DPP2, riguardante un’area di oltre 37.000 m² destinata alla realizzazione di un complesso industriale in località Trivio, sul colle Sant’Apollinare, ritenuto di particolare pregio storico, archeologico e paesaggistico. Ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza della Giunta comunale, sostenendo che l’art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011 facesse salva la diversa disciplina statutaria e che lo Statuto comunale riservasse al Consiglio la competenza in materia di piani urbanistici. Ha inoltre sostenuto che il PUA costituisse una variante al PUC, in ragione della significativa riduzione degli standard urbanistici e della creazione di una servitù su area pubblica, con conseguente necessità dell’approvazione consiliare. Sono stati dedotti anche il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il Comune avrebbe superato mediante un mero richiamo alle controdeduzioni del progettista i rilievi puntuali formulati dalla Provincia di Salerno sulle superfici, sugli standard, sulle volumetrie, sui parcheggi, sulle distanze, sulla viabilità e sulla documentazione mancante. Il ricorrente ha denunciato altresì la mancata acquisizione di uno specifico parere della Soprintendenza sul PUA, l’illegittimità della scelta urbanistica per manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione, la violazione della disciplina sulla VAS e l’illegittimità derivata del PUA dall’incompetenza e dai vizi del PUC, adottato dalla Giunta. Ha infine contestato la classificazione dell’area come produttiva per travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, la tardività delle censure rivolte al PUC e all’adozione del PUA, nonché l’insussistenza di una variante e la legittimità dell’operato amministrativo. Il Ministero della Cultura ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l’interesse del ricorrente. La mera vicinitas, non caratterizzata da immediata contiguità, non sarebbe stata da sola sufficiente; tuttavia, il ricorrente aveva allegato una lesione concreta e attuale, o quantomeno ragionevolmente certa, derivante dal possibile deprezzamento del proprio immobile e dalla compromissione dell’ambiente e del paesaggio. La realizzazione del complesso industriale era idonea a propagare i propri effetti sino al fondo del ricorrente, attribuendogli un’utilità pratica, diretta e immediata dall’annullamento del piano. Nel merito, il ricorso è stato accolto per assorbente incompetenza della Giunta comunale. L’art. 42, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale la competenza in materia di piani territoriali e urbanistici e dei programmi per la loro attuazione. La Provincia di Salerno aveva rilevato che il PUA comportava una significativa variazione degli standard urbanistici e che non era conforme al PUC. Il Comune non aveva preso espressamente posizione su tali rilievi, limitandosi a richiamare le controdeduzioni della parte privata. Il TAR ha quindi qualificato il piano come attuativo comportante una variante allo strumento urbanistico, con conseguente necessità dell’approvazione consiliare. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi relativi a istruttoria, motivazione, tutela paesaggistica e archeologica, VAS e legittimità del PUC. Sono state annullate le deliberazioni di Giunta comunale n. 96 del 9 maggio 2025 e n. 179 del 6 agosto 2025. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, lett. b), d.lgs. 267/2000

    “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”

    La disposizione riserva alla competenza esclusiva e funzionale del Consiglio comunale la materia complessiva dei piani territoriali e urbanistici e dei programmi per la loro attuazione; è illegittima la deliberazione adottata da un organo diverso.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per affermare che l’errore palese nell’escludere legittimazione o interesse può determinare la nullità della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado.

  • art. 3 Regolamento regionale Campania n. 5/2011

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina sulla competenza nell’adozione degli strumenti urbanistici fa salva una diversa previsione dello Statuto comunale.

  • art. 10 Regolamento regionale Campania n. 5/2011

    È richiamato con riguardo alla verifica della compatibilità del PUA con il PUC e alla trasmissione del piano alla Provincia per le osservazioni.

  • d.m. 1444/1968

    È richiamato in relazione alla verifica del rispetto degli standard urbanistici.

Massime di principio

  • L’impugnazione di uno strumento urbanistico generale o attuativo da parte di un soggetto non titolare di un’area direttamente interessata è ammissibile quando siano allegati una lesione concreta, attuale o ragionevolmente certa alla salute, all’ambiente, al paesaggio o al valore e all’utilità economica dei suoi immobili, non essendo sempre sufficiente la mera vicinitas.
  • La materia dei piani territoriali e urbanistici e dei programmi per la loro attuazione rientra nella competenza funzionale del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. b), d.lgs. 267/2000; l’adozione o approvazione da parte della Giunta determina incompetenza dell’organo.
  • Quando un piano urbanistico attuativo comporta una significativa variazione degli standard urbanistici e non risulta conforme allo strumento urbanistico generale, esso ha natura di variante urbanistica e deve essere approvato dal Consiglio comunale.
  • L’amministrazione non può superare rilievi tecnici puntuali formulati dall’autorità competente mediante il mero richiamo alle controdeduzioni del privato proponente, senza una propria espressa valutazione; tuttavia, quando l’incompetenza dell’organo è assorbente, il giudice può non esaminare gli ulteriori vizi dedotti.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiOrgani degli enti localiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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