Cassazione Penale, Sentenza n. 2571/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione lamentando: (i) nullità della citazione a giudizio in appello per notifiche effettuate al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio senza elementi che comprovassero la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (violazione di norme sul processo in sua assenza); (ii) illegittimità del verbale di udienza in appello per carenze formali (mancanza dei nominativi del collegio, del nominativo dell'imputato, orario di apertura/chiusura della camera di consiglio e sottoscrizioni), lamentando una nullità di regime intermedio deducibile in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbente il secondo). Ha affermato che la celebrazione del processo in assenza è nulla se non sussistono le condizioni dell'art. 420-bis e ss. c.p.p. e che la conoscenza sostanziale della 'vocatio in iudicium' da parte dell'imputato deve essere verificata: la semplice elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé prova della conoscenza del procedimento. Poiché nel caso le notifiche (decreto di citazione a giudizio sia di primo grado sia in appello) erano state effettuate al difensore d'ufficio senza elementi che dimostrassero l'effettiva conoscenza dell'imputato, le notifiche sono nulle. Di conseguenza la sentenza di primo grado e quella d'appello sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Predisposizione del contraddittorio scritto per il procedimento; richiamato per la celebrazione del processo con contraddittorio scritto.
art. 420-bis e ss. cod. proc. pen.
Definiscono le condizioni che legittimano la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; in mancanza di tali condizioni la sentenza è nulla.
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
La nullità derivante dalla celebrazione del processo in violazione delle condizioni di cui all'art. 420-bis è equiparata a nullità 'assoluta', comportando annullamento della sentenza.
Sez. U., sent. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non giustifica di per sé la dichiarazione di assenza; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
Altre pronunce richiamate (es. Sez. U n. 28912/2019; Sez. 3 n. 37132/2019; Sez. 6 n.21997/2020; Sez. 5 n. 37185/2019)
Orientamenti giurisprudenziali che precisano il criterio della 'conoscenza sostanziale' della vocatio in iudicium e il dovere di garantire ogni sforzo per accertare la conoscenza effettiva dell'avvio del processo.
art. 136 cod. pen. (citato nell'atto)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimità del verbale d'udienza; la Corte tuttavia ha assorbito questo motivo dopo aver accolto il primo.
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio e, in particolare, della vocatio in iudicium deve assicurare la conoscenza 'sostanziale' del processo: la regolarità formale delle notifiche non è sufficiente se non è dimostrata la effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova automaticamente che l'imputato sia venuto a conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo o altre circostanze che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato senza le condizioni previste comporta una nullità grave (equiparata ad assoluta) che può portare all'annullamento delle sentenze di tutti i gradi e alla trasmissione degli atti per nuovo corso.
- Difese e parti private devono custodire e produrre elementi che attestino l'effettiva rapportazione tra imputato e difensore domiciliatario (es. prove di incarico, contatti, comportamenti processuali) se si intende far valere la conoscenza del procedimento tramite elezione di domicilio.
- Le nullità formali dei verbali di udienza (carenze nelle indicazioni formali) possono essere rilevanti, ma rischiano di essere assorbite se sussistono vizi più gravi relativi alla stessa celebrazione del processo (es. nullità della vocatio in iudicium).
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