Sentenza del 30/01/2019 n. 2565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
MG Advertising ha chiesto la revocazione della sentenza della Cassazione n. 2199/2014, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto, non percependo che il procedimento penale richiamato si era concluso con l'assoluzione definitiva dell'amministratrice della società. La Cassazione aveva infatti ritenuto indeducibili i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo implicitamente provato l'esercizio dell'azione penale e limitandosi a richiamare la possibilità di ottenere un rimborso in caso di assoluzione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'ammissibilità della revocazione, deducendo difetto di autosufficienza, irrilevanza della sentenza penale e carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo un errore percettivo decisivo: la sentenza penale di assoluzione definitiva era già stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio e risultavano quindi sussistenti i presupposti astratti per valutare la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. La sentenza n. 2199/2014 è stata revocata. Nella fase rescissoria, tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso originario dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ritenendo insufficienti la motivazione del giudice regionale e le prove offerte dalla contribuente sulle operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre ritenuto indeducibili i costi per carburante e indetraibile la relativa IVA in assenza delle prescritte schede carburante. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Consente di impugnare per revocazione le sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, incluso l'errore di fatto revocatorio.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione oggettiva della realtà processuale, immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza e gli atti, purché sia evidente, essenziale e decisivo e non riguardi una valutazione giuridica o un punto controverso.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 3
non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate
La disciplina distingue tra costi utilizzati direttamente per attività delittuose e costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza definitiva di assoluzione incide sugli effetti fiscali, soprattutto ai fini delle imposte dirette, ma il giudice tributario deve comunque verificare concretamente i presupposti di deducibilità.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75
La deducibilità dei costi richiede che siano effettivi, inerenti e adeguatamente provati; la mera registrazione contabile o la fattura non sono sufficienti quando l'Amministrazione fornisca elementi indiziari dell'inesistenza dell'operazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'effettività dell'operazione e, in caso di operazione soggettivamente inesistente, anche la prova che il contribuente non sapesse né potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode o dell'inesistenza soggettiva del fornitore.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a contestare l'effettività delle operazioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la propria buona fede.
D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1
La deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA per carburanti sono subordinate alla corretta predisposizione e compilazione delle schede carburante, senza che fatture, contabilizzazione o buoni benzina costituiscano equipollenti sufficienti.
Art. 654 c.p.p.
La sentenza penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, ma l'autonomia dei due giudizi non esclude gli effetti fiscali espressamente previsti dalla normativa tributaria per una sentenza penale definitiva di assoluzione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il giudice abbia ignorato un documento o un fatto processuale decisivo già presente negli atti, purché l'errore sia oggettivo e immediatamente verificabile, non una diversa interpretazione giuridica.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari concreti, come l'assenza di personale, mezzi o strutture del fornitore formale. Se tali elementi sono sufficienti, il contribuente deve provare l'effettività della prestazione e la propria buona fede.
- La fattura, il pagamento e la contabilizzazione dell'operazione non dimostrano da soli l'effettività della prestazione né garantiscono la detrazione dell'IVA quando emergano anomalie sostanziali del fornitore.
- Una sentenza penale definitiva di assoluzione deve essere considerata dal giudice tributario nei limiti e secondo gli effetti stabiliti dalla normativa fiscale, in particolare per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; non comporta automaticamente l'annullamento di ogni ripresa fiscale.
- Per i costi di carburante, la mancanza delle schede carburante prescritte può comportare l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA, anche se l'acquisto è documentato da fatture o buoni benzina regolarmente contabilizzati.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza delle imposte: il giudice di rinvio deve rivalutare i fatti e le prove applicando i principi indicati dalla Corte.
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