Sentenza n. 10/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale numero repertorio CE/1310/2025 e numero protocollo CE/84930/2025 del 02/07/2025, con cui il Municipio IV di Roma Capitale ha disposto di vietare alla Società ricorrente la prosecuzione dell’attività di estetista esercitata a Roma, Via Fratelli Maristi n. 94, essendo: “in corso un procedimento di disciplina edilizia abusiva per l’area e il fabbricato sito in Via Fratelli Maristi n. 94 meglio distinto al catasto al foglio 146 part. 154 sub 501”, e la decadenza della S.C.I.A. di apertura presentata il 02/11/2023 (prot. CE/2023/134069); - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il verbale di apposizione sigilli del 24/09/2025 (prot. 59349/25) del IV Gruppo Polizia Locale Roma Capitale; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente alla controparte in data 1° ottobre 2025 e depositati in giudizio in pari data: - della determinazione dirigenziale numero repertorio n. CE/1310/2025 e numero protocollo CE/84930/2025 del 02/07/2025, con cui il Municipio IV di Roma Capitale ha disposto di vietare alla Società ricorrente la prosecuzione dell’attività di estetista esercitata a Roma, Via Fratelli Maristi n. 94, essendo: “in corso un procedimento di disciplina edilizia abusiva per l’area e il fabbricato sito in Via Fratelli Maristi n. 94 meglio distinto al catasto al foglio 146 part. 154 sub 501”, e la decadenza della S.C.I.A. di apertura presentata il 02/11/2023 (prot. CE/2023/134069); - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il verbale di apposizione sigilli del 24/09/2025 (prot. 59349/25) del IV Gruppo Polizia Locale Roma Capitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di prosecuzione dell’attività di estetista e decadenza della SCIA commerciale, fondati sulla pendenza di un procedimento repressivo di abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa esercente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del Municipio IV di Roma Capitale deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 2, comma 8-bis, 19 e 21-nonies l. 241/1990, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Comune avesse esercitato tardivamente i poteri inibitori sulla SCIA commerciale presentata il 2 novembre 2023, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 l. 241/1990 e oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della medesima legge. Con i motivi aggiunti ha contestato il presupposto edilizio del provvedimento, rilevando che il procedimento repressivo richiamato dall’amministrazione riguardava la particella catastale 811 del foglio 146, mentre l’immobile sede del centro estetico era ubicato sulla particella 154, subalterno 501, non ricompresa nelle ordinanze di sospensione o demolizione degli abusi. Il Comune ha sostenuto che la particella 154 fosse funzionalmente collegata alla particella 811 e che l’immobile avesse destinazione d’uso a spogliatoio di impianto sportivo, incompatibile con l’attività commerciale di estetista; tale ultimo profilo è stato tuttavia introdotto soltanto nella memoria difensiva e nella relazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il provvedimento inibitorio, la decadenza della SCIA e gli atti conseguenti, con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia. Il Collegio ha accertato che il procedimento repressivo richiamato dal Comune riguardava esclusivamente gli abusi realizzati sulla particella 811, mentre la particella 154, sub 501, ove era ubicato il centro estetico, non risultava compresa nelle determinazioni comunali di sospensione o demolizione. Il collegamento funzionale tra le particelle non era sufficiente a dimostrare che l’immobile sede dell’attività fosse interessato dal procedimento edilizio. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la motivazione relativa all’incompatibilità tra la destinazione d’uso a spogliatoio e l’attività di estetista, perché introdotta per la prima volta nelle memorie difensive e nella relazione comunale, e non contenuta né nel provvedimento impugnato né nella comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione non può sostituire o integrare in giudizio la motivazione del provvedimento con ragioni nuove e diverse da quelle originariamente poste a fondamento dell’atto. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Il termine di sessanta giorni è stato invocato dalla ricorrente quale termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA; la sentenza accoglie il ricorso per altri profili, senza definire espressamente la questione della sua concreta applicazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto il superamento del termine di dodici mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela; la sentenza non fonda espressamente la decisione su tale profilo.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Il Comune ha invocato la rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d’uso da servizi o spogliatoio a commerciale; il TAR ha ritenuto tale motivazione nuova, perché introdotta soltanto in giudizio, e quindi inammissibile come integrazione postuma della motivazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina repressiva degli abusi edilizi e le conseguenze dell’inottemperanza sono state richiamate per evidenziare che gli atti comunali di sospensione e demolizione riguardavano la particella 811 e non la particella 154, sub 501.
art. 26 c.p.a.
Applicato, insieme all’art. 91 c.p.c., per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo inibitorio deve fondarsi su presupposti concretamente riferibili all’attività e all’immobile interessati; la pendenza di un procedimento repressivo relativo a una diversa particella catastale non è sufficiente, in assenza di prova inequivoca dell’inclusione dell’immobile interessato dall’attività nel procedimento edilizio.
- Il mero collegamento funzionale o urbanistico tra particelle catastali diverse non dimostra, di per sé, che l’immobile destinato all’attività commerciale sia compreso nel procedimento repressivo degli abusi edilizi relativo all’altra particella.
- L’amministrazione non può integrare o sostituire in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante l’introduzione di ragioni nuove e diverse, non esplicitate nell’atto né nella comunicazione di avvio del procedimento.
- Quando l’amministrazione intende vietare la prosecuzione di un’attività commerciale per incompatibilità urbanistico-edilizia o mutamento abusivo di destinazione d’uso, tale specifico presupposto deve risultare dalla motivazione del provvedimento e dal procedimento amministrativo, non potendo essere introdotto per la prima volta nelle difese giudiziali.
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