Sentenza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in data 6 settembre 2021, avente il seguente oggetto “Vigo di Cadore (BL) – Località Monte Tudaio – Beni Della Grande Guerra nell’area di Monte Tudaio, via Piniè, Complesso Immobiliare assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1 e art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per effetto del D.D.R. del 27.10.2014 ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Proprietario: Comune di Vigo Di Cadore. Detentore: DCP Telecomunicazioni s.r.l. – Sospensione lavori art. 28”; - di ogni atto conseguente e presupposto e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Soprintendenza n. 25107 del 12 ottobre 2020 e n. 29818 del 30 novembre 2020 richiamate nel suddetto provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Soprintendenza di sospensione dei lavori non autorizzati per la sostituzione di un traliccio porta antenne in area sottoposta a vincolo culturale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha ordinato, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 42/2004, la sospensione dei lavori di sostituzione di un traliccio porta antenne, sostenendo che l’opera preesistente era assistita da titoli autorizzativi risalenti nel tempo e che i lavori erano ormai quasi ultimati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs. 42/2004, in relazione agli artt. 3 e 21-quater della l. 241/1990, nonché sviamento, per assenza di un’esigenza cautelare attuale, considerato il tempo trascorso e lo stato avanzato dei lavori. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento degli atti, falsità del presupposto, violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà con precedenti manifestazioni dell’amministrazione, contestando l’affermazione secondo cui l’intervento sarebbe stato privo di autorizzazione e qualificandolo come sostituzione di un traliccio esistente da circa quarant’anni. Dagli atti risultava, tuttavia, che la Soprintendenza aveva chiesto al Comune di verificare l’esistenza di autorizzazioni culturali ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 e che il Comune aveva confermato l’assenza di una richiesta di autorizzazione culturale per la sostituzione del traliccio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Ha ritenuto accertato che l’intervento riguardava un bene ricadente in area sottoposta a vincolo culturale ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004 e che la ricorrente non aveva richiesto alla Soprintendenza l’autorizzazione prescritta dall’art. 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo cui l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente. La circostanza che si trattasse della sostituzione di un traliccio preesistente non escludeva l’obbligo autorizzatorio per il nuovo intervento. Il giudice ha quindi ritenuto infondato il motivo relativo alla carenza istruttoria e al travisamento dei presupposti. È stato respinto anche il motivo relativo all’assenza di un pregiudizio immediato o di un’urgenza cautelare: una volta accertata l’assenza dell’autorizzazione e della stessa richiesta di autorizzazione, la sospensione risultava funzionale alla tutela del bene culturale e agli interessi delle parti, anche per evitare la successiva necessità di ordinare la reintegrazione ai sensi dell’art. 160 del d.lgs. 42/2004. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge, in favore dell’amministrazione resistente; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente
L’esecuzione di opere su beni culturali richiede la preventiva autorizzazione della Soprintendenza; l’obbligo sussiste anche per l’intervento di sostituzione di un manufatto preesistente, se ricadente su un bene sottoposto a vincolo culturale.
art. 28 d.lgs. 42/2004
La Soprintendenza può disporre la sospensione dei lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione su beni culturali; la misura è giustificata dall’esigenza di evitare la compromissione del bene e la successiva necessità di reintegrazione.
art. 160 d.lgs. 42/2004
La reintegrazione del bene costituisce una possibile conseguenza dell’esecuzione di opere non autorizzate; tale eventualità giustifica l’intervento sospensivo volto a prevenire la definitiva compromissione del bene.
art. 3 l. 241/1990
art. 21-quater l. 241/1990
Massime di principio
- L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su un bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, anche quando l’intervento consiste nella sostituzione o modifica di un manufatto preesistente.
- L’accertata mancanza dell’autorizzazione culturale e della relativa richiesta legittima la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 42/2004; non è necessario che sia già verificato un danno irreversibile al bene, poiché la misura può prevenire la compromissione e la successiva reintegrazione prevista dall’art. 160.
- La preesistenza di autorizzazioni relative al manufatto originario non esonera dall’obbligo di ottenere una nuova autorizzazione per un intervento sostitutivo o modificativo eseguito su un bene culturale vincolato.
- Lo stato avanzato dei lavori e il tempo trascorso non fanno venir meno, di per sé, la legittimità della sospensione di opere eseguite senza autorizzazione culturale, quando la misura sia diretta a preservare il bene e a evitare conseguenze ripristinatorie.
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