Ordinanza n. 33/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, − della Determinazione Dirigenziale n. 3699/2025 del 18.12.2025, comunicata con nota a mezzo pec prot. n. 515621 del 23.12.2025, avente ad oggetto “Declaratoria di decadenza della concessione locali ad uso somministrazione alimenti e bevande presso il piano terra del palazzo comunale ‘Caffè Concerto’ in capo alla società Retail Real Estate Management S.r.l. – Approvazione”. − nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale e allo stato non conosciuto, ivi compresi, ove esistenti, il verbale di Giunta/Determina dirigenziale di indirizzo, le eventuali diffide o comunicazioni di preavviso di revoca, nonché gli atti di riaffidamento a terzi. per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza dell’illegittima revoca e/o della tardiva, inadeguata o illegittima gestione del rapporto concessorio, da quantificarsi in corso di causa, con riserva di specifica domanda istruttoria e di CTU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di declaratoria di decadenza dalla concessione di locali comunali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione dei locali ad uso somministrazione alimenti e bevande situati al piano terra del palazzo comunale. Sono stati inoltre contestati gli eventuali atti presupposti, connessi e consequenziali, comprese eventuali diffide, comunicazioni di preavviso e atti di riaffidamento a terzi. La ricorrente ha domandato anche il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’illegittima revoca o decadenza e dalla tardiva, inadeguata o illegittima gestione del rapporto concessorio. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda, in particolare, la legittimità della decadenza conseguente a gravi inadempimenti della concessionaria, consistiti nel mancato pagamento di canoni concessori per euro 685.453,57, oltre interessi, e nel mancato rimborso al Comune delle spese per utenze di acqua, gas e luce, quantificate in euro 238.603,57 alla data dell’8 aprile 2025. Il ricorso cautelare è stato esaminato anche alla luce delle interlocuzioni intercorse tra le parti e dell’esperimento infruttuoso della mediazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per assenza del fumus boni iuris, ritenendo non sussistente una probabilità di esito favorevole del ricorso. Il giudizio prognostico negativo è fondato sulla rilevanza e gravità degli inadempimenti economici indicati nel provvedimento impugnato, relativi sia al mancato pagamento dei canoni concessori sia al mancato rimborso delle utenze. Il Collegio ha inoltre ritenuto garantito il contraddittorio mediante le numerose interlocuzioni tra le parti e ha qualificato il provvedimento di decadenza come atto vincolato quale conseguenza del grave inadempimento. L’ordinanza non accoglie la domanda cautelare e non definisce nel merito le domande di annullamento e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, soccombente, e liquidate in euro 2.000 in favore del Comune, oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la probabilità di un esito favorevole del ricorso può essere esclusa quando il provvedimento di decadenza da una concessione risulti fondato, allo stato degli atti, su gravi e documentati inadempimenti economici del concessionario, quali il mancato pagamento dei canoni e il mancato rimborso delle utenze.
- Quando la decadenza concessoria costituisce conseguenza vincolata di un grave inadempimento previsto dal rapporto o dalla disciplina applicabile, la discrezionalità dell’amministrazione e, conseguentemente, la probabilità di accoglimento della domanda di annullamento risultano fortemente limitate.
- Il contraddittorio procedimentale può ritenersi garantito, ai fini della valutazione cautelare, quando tra amministrazione e destinatario del provvedimento vi siano state numerose interlocuzioni, anche se il provvedimento conclusivo è adottato senza ulteriori formalità specificamente indicate nell’ordinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →