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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il fermo amministrativo disposto sul proprio autoveicolo e la cartella di pagamento relativa all'omesso versamento dell'imposta di registro per l'anno 1997. Sosteneva che la cartella fosse stata notificata tardivamente e che, essendo trascorso più di un anno dalla sua notificazione senza l'avvio dell'espropriazione, il fermo avrebbe dovuto essere preceduto dall'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Lamentava inoltre la decadenza di Equitalia dal potere di procedere esecutivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la cartella era stata regolarmente notificata il 25 febbraio 2004 e non era stata impugnata nei termini, divenendo definitiva e non più contestabile. Sebbene il fermo, comunicato il 20 ottobre 2006, non fosse stato preceduto dall'intimazione formale prevista dall'art. 50, comma 2, la Corte ha ritenuto che la funzione di garanzia fosse comunque assicurata dal preavviso di fermo, contenente l'invito a pagare entro venti giorni. Il ricorso è stato quindi respinto e T.M. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    Quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    La norma impone un'intimazione preventiva quando l'esecuzione forzata non viene iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la funzione sostanziale di tale intimazione fosse assolta dal preavviso di fermo contenente un invito a pagare entro venti giorni.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 86

    Disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati. Il preavviso di fermo è considerato un atto funzionale a garantire la conoscibilità della procedura e la possibilità per il contribuente di adempiere o contestare la pretesa.

  • D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1

    È stato richiamato quale disciplina applicabile, in via transitoria, alle modalità operative del fermo amministrativo, attribuendo al preavviso effetti collegati alla successiva iscrizione del fermo.

  • D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 41, convertito dalla L. n. 248/2005

    Mantiene transitoriamente applicabile la disciplina precedente sul fermo amministrativo fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 86, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e al vizio della motivazione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 10672 dell'11 maggio 2009

    Il preavviso di fermo è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo.

    Il preavviso di fermo ha una funzione analoga all'avviso di mora nella procedura esecutiva esattoriale, è impugnabile e serve a garantire una tempestiva conoscenza della misura e la possibilità di adempiere o difendersi.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini diventa definitiva e, di regola, non può essere contestata successivamente mediante l'impugnazione del fermo amministrativo, salvo vizi propri del fermo o fatti successivi.
  • Quando il fermo amministrativo viene adottato oltre un anno dalla notificazione della cartella, occorre verificare la presenza di un atto preventivo che consenta al contribuente di conoscere la procedura e di adempiere. La funzione dell'intimazione può essere riconosciuta anche a un preavviso di fermo contenente un termine per il pagamento.
  • Il preavviso di fermo è un atto autonomamente impugnabile, perché costituisce il momento attraverso il quale il contribuente viene informato della misura imminente e può far valere vizi della procedura o della pretesa sottostante ancora contestabili.
  • La mancata contestazione tempestiva della cartella non impedisce necessariamente di contestare vizi propri del successivo fermo, ma limita fortemente la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza, l'ammontare o la prescrizione del debito già definitivamente accertato.
  • La valutazione deve distinguere tra la validità del debito risultante dalla cartella e la regolarità degli atti successivi di riscossione: la definitività della cartella non sana automaticamente eventuali vizi propri del fermo o della sua comunicazione.

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