Sentenza del 09/11/2016 n. 22733 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal Fondo sulla prestazione previdenziale integrativa erogata in forma capitale. Sosteneva che l'intera somma non dovesse essere tassata come reddito di lavoro dipendente mediante tassazione separata, ma che almeno la componente costituita dal rendimento finanziario del capitale accantonato dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Contestava inoltre la tassazione dell'intero importo, senza lo scomputo delle contribuzioni previdenziali non imponibili nei limiti previsti dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR. Ha stabilito che, per le prestazioni di previdenza complementare maturate fino al 31 dicembre 2000, la parte corrispondente alla sorte capitale resta soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento derivante dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato deve essere tassato con ritenuta del 12,50%. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 resta invece applicabile integralmente il regime della tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà analizzare il funzionamento del Fondo, verificare se vi sia stato effettivo investimento finanziario, determinare il rendimento netto attribuibile alla posizione del contribuente e calcolare l'eventuale rimborso spettante.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16 e 17
Tassazione separata delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione previdenziale e, per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 42, comma 4
È richiamato quale fondamento della tassazione dei redditi derivanti da capitale, in relazione alla componente di rendimento della prestazione.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sui rendimenti finanziari.
La ritenuta del 12,50% è applicabile esclusivamente alla componente della prestazione corrispondente al rendimento netto derivante dall'investimento finanziario del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13
Norma richiamata nel motivo di ricorso nell'ambito della disciplina della previdenza complementare.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione all'evoluzione della disciplina fiscale della previdenza complementare.
D.Lgs. n. 300 del 1999 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Il trasferimento delle funzioni tributarie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Agenzia delle Entrate comporta che quest'ultima sia l'unico soggetto legittimato nei rapporti tributari e processuali sorti dopo la sua operatività.
Art. 100 c.p.c.
Richiede l'interesse ad agire o a impugnare; il Ministero è stato ritenuto privo di legittimazione e interesse processuale perché non aveva partecipato ai precedenti gradi e non era titolare del rapporto tributario.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di previdenza complementare erogate in forma capitale non è necessariamente corretto applicare un'unica aliquota all'intero importo: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento finanziario netto può beneficiare della ritenuta del 12,50%, se viene provato l'effettivo investimento del capitale sul mercato e il rendimento conseguito.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, secondo il principio applicato dalla sentenza, si applica integralmente la tassazione separata.
- Il contribuente deve poter ricostruire analiticamente la composizione della prestazione: contributi versati, capitale maturato, rendimento lordo e netto, eventuali plusvalenze e modalità di attribuzione alla posizione individuale.
- La mera qualificazione della prestazione come previdenza complementare non esclude automaticamente una diversa tassazione della componente finanziaria; il giudice deve esaminare concretamente i meccanismi di gestione del Fondo.
- In caso di domanda tributaria proposta dopo il trasferimento delle funzioni fiscali alle Agenzie, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e non del Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo specifiche ragioni di legittimazione.
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