Cassazione Penale, Ordinanza n. 28946/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per minaccia è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani che lo aveva ritenuto responsabile del reato di minaccia. Con l'unico motivo deduceva violazione della legge penale, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice: in particolare affermava che la frase rivolta alla persona offesa non avesse contenuto minaccioso e non fosse idonea a integrare il delitto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il reato di minaccia richiede la prospettazione di un male ingiusto idonea a comprimere la libertà psichica della vittima, senza che sia necessario un concreto stato di intimidazione, essendo sufficiente l'attitudine della condotta a intimorire. Nel caso concreto, le frasi pronunciate sono state considerate, alla luce del contesto, idonee a comprimere la libertà personale e morale della persona offesa.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Il delitto di minaccia si configura quando la condotta prospetta un male ingiusto idoneo a limitare la libertà psichica della persona offesa; non occorre che l'intimidazione si realizzi in concreto, essendo sufficiente l'idoneità della frase a intimorire.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, può essere disposta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di minaccia è integrato dalla prospettazione di un male ingiusto che sia obiettivamente idonea a comprimere la libertà psichica della vittima; non è necessario accertare un effettivo stato di intimidazione.
- Ai fini della configurabilità della minaccia, l'indeterminatezza del male prospettato non esclude il reato, purché il male sia ingiusto e desumibile dal contesto concreto della comunicazione.
- La valutazione dell'idoneità offensiva della frase va compiuta tenendo conto della situazione contingente e del contesto in cui le espressioni sono state pronunciate.
- Il ricorso che si limiti a contestare in fatto l'apprezzamento di merito sull'idoneità minacciosa della frase, senza confrontarsi con la corretta nozione giuridica del reato, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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