Cassazione Penale, Ordinanza n. 11378/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che le doglianze non rientravano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione emessa dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi in sede di patteggiamento, relativa a reati in materia di stupefacenti. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione deducendo l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che le censure erano del tutto generiche e non riconducibili ai tassativi motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione nei casi previsti dalla nuova disciplina e non consente il controllo sulla motivazione.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, ammettendo solo specifiche violazioni di legge e non il vizio di motivazione
indicato come disciplina generale derogata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La nuova disciplina speciale del patteggiamento non consente di dedurre il vizio di motivazione, ma solo specifiche violazioni di legge attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Se il ricorso avverso il patteggiamento è fondato su censure generiche o su motivi estranei ai casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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