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Circolare

Circolare numero 168 del 10-08-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Unione Sindacale Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e Pensionati (UNIPA ITALIA) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 giugno 2016 tra INPS e UNIPA ITALIA per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare, tramite trattenuta sulla prestazione, i contributi associativi dovuti all’Organizzazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i tempi di efficacia, i rapporti economici, gli obblighi dell’Organizzazione, le responsabilità delle parti, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la gestione dei versamenti e dei rimborsi spese.

Convenzione INPS-UNIPA ITALIA per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-UNIPA ITALIA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione stipulata il 16 giugno 2016 tra INPS e l’Unione Sindacale Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e Pensionati (UNIPA ITALIA), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta, sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Organizzazione.

Ambito di applicazione

La convenzione si applica ai lavoratori agricoli che percepiscono:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione.

Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore di UNIPA ITALIA mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Delega per l’autorizzazione alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata da copia del documento di identità;
  • riportare la misura del contributo dovuto, espressamente indicata nell’atto di delega;
  • indicare l’Organizzazione con la sigla "UNIPA ITALIA".

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Effetti in caso di revoca, annullamento e controversie

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Organizzazione si impegna inoltre, per controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

Modalità di versamento delle trattenute e servizi informativi

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese di cui all’art. 8 della convenzione;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il pagamento avviene con quattro mandati all’anno, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Attraverso i servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Corrispettivo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione si obbliga a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità dell’INPS e limiti derivanti dalla convenzione

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto dell’accordo da creditori dell’Organizzazione stipulante, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
  • sul legittimo esercizio dei rispettivi poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
  • quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a favore di UNIPA ITALIA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25566: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di UNIPA ITALIA;
  • GPA11566: rilevazione del debito verso UNIPA ITALIA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
  • GPA24042: imputazione degli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi.

I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11566, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede dell’Organizzazione

La sede legale di UNIPA ITALIA è indicata in via Umberto I, n. 170, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Punti principali

Ambito della convenzione e beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti a UNIPA ITALIA sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta sulla prestazione.

Delega e modalità di autorizzazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta nel modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Vale per l’anno cui si riferisce la prestazione e le deleghe inviate dopo la domanda non vengono considerate.

Importo del contributo e identificazione dell’Organizzazione

L’importo del contributo associativo deve essere indicato espressamente nell’atto di delega. Nelle deleghe l’Organizzazione va indicata con la sigla UNIPA ITALIA. La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta.

Versamento delle somme e periodicità

L’INPS versa all’Organizzazione le trattenute operate sui pagamenti, dedotte le spese di servizio e le eventuali somme già versate ma non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati all’anno, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi informativi e costi

L’INPS rende disponibili nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" gli elenchi dei nominativi con trattenuta, i dati anagrafici e gli importi, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici e alle fatture per i costi del servizio. Il costo è fissato in € 0,80 per singola delega, con possibile variazione annuale comunicata all’Organizzazione, che può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, rimborsi e contenzioso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi. In caso di controversie sulla validità della delega, se l’Organizzazione soccombe deve rimborsare al lavoratore la trattenuta; inoltre deve rifondere a INPS le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, su presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo e facoltà di sospensione o recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. INPS può sospendere l’efficacia in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi associativi e dei versamenti a UNIPA ITALIA sono istituiti i conti GPA25566, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11566, per il debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

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