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Circolare

Circolare numero 172 del 10-08-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i criteri di versamento all’Organizzazione, il costo del servizio a carico della stessa, le responsabilità e le clausole di sospensione o recesso, oltre alle istruzioni contabili con i conti da utilizzare. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Il documento disciplina modalità operative, obblighi delle parti, profili economici, responsabilità e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione.

Tali soggetti possono autorizzare il versamento del contributo associativo a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.

Modalità di conferimento della delega

L’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata mediante trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS per la richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento d’identità.

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. Le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione non sono considerate dall’INPS.

Effetti della delega e revoca della prestazione

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Indicazione dell’Organizzazione e misura del contributo

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONFSAL F.I.S.A.L.S. La misura del contributo dovuto è espressamente indicata nell’atto di delega.

Versamento delle somme trattenute e periodicità dei pagamenti

L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese di cui all’art. 8;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Servizi online, elenchi e fatturazione

Attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.

Mediante la stessa applicazione l’Istituto invia anche:

  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dalla ricezione di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione e alle relative vicende.

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di:

  • pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione;
  • pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione ed eventuale recesso dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle organizzazioni sindacali;
  • sul legittimo esercizio dei rispettivi poteri statutari;
  • in caso di perdita dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula;
  • qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in ogni caso in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla CONFSAL F.I.S.A.L.S. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25567: per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della CONFSAL F.I.S.A.L.S.;
  • GPA11567: per la rilevazione del debito verso la CONFSAL F.I.S.A.L.S., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in dare del conto GPA11567, vanno eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale della CONFSAL F.I.S.A.L.S. è in viale Trastevere n. 60, Roma (RM).

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla CONFSAL F.I.S.A.L.S. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione, che possono autorizzare la trattenuta del contributo sulla prestazione spettante.

Modalità di conferimento della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e le deleghe trasmesse dopo la domanda non sono considerate.

Effetti della delega e gestione delle revoche

La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Indicazione dell’Organizzazione e misura del contributo

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONFSAL F.I.S.A.L.S. La misura del contributo dovuto è indicata espressamente nell’atto di delega.

Versamento delle somme trattenute e periodicità

L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi online, elenchi e fatturazione

Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Sempre mediante l’applicazione sono inviate le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Esclusione di oneri e responsabilità per l’INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Controversie sulla delega e obblighi di rimborso

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se nuove disposizioni normative o regolamentari rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla CONFSAL F.I.S.A.L.S. sono istituiti i conti GPA25567, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11567, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, in dare del conto GPA11567, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale della CONFSAL F.I.S.A.L.S. è indicata in viale Trastevere n. 60, Roma (RM).

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