Circolare numero 170 del 10-08-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e CONF.E.L.P. per consentire agli aventi diritto a varie prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito di versare i contributi associativi mediante trattenuta diretta. Sono disciplinate le modalità di delega, revoca, controllo delle trattenute, gestione delle controversie, costi del servizio e regole di versamento all’Associazione. Vengono inoltre indicati il codice identificativo della Confederazione, la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2017 e le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti.
Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il testo definisce presupposti, modalità operative, rapporti economici, profili di responsabilità, durata dell’accordo e relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
La possibilità di effettuare la trattenuta riguarda i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
I contributi associativi vengono quindi versati a favore di CONF.E.L.P. direttamente sulla prestazione riconosciuta al lavoratore o all’interessato.
Delega all’INPS e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite una delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento di identità.
La circolare indica inoltre il codice identificativo della Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati, pari a 8601.
Gestione delle trattenute in caso di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS
Quando i trattamenti di integrazione salariale sono pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La relativa documentazione, insieme alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223 del 1991.
Contestazioni, revoche e nuove deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, segnalata dal datore di lavoro o dagli interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale deve in tal caso restituire le somme indebitamente percepite.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto direttamente dall’associato oppure tramite le Associazioni sindacali, secondo modalità concordate con l’INPS. Se la revoca è trasmessa direttamente dall’associato, l’INPS acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’Associazione revocata.
Qualora un’Associazione presenti una delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve contenere l’indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Restituzione delle somme in caso di revoca o annullamento della prestazione
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti dell’Associazione. CONF.E.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sulla NASPI;
- 3% sull’ASDI;
- 3% sulla DIS-COLL;
- 3% sulla CIG;
- 3% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Modalità di versamento all’Associazione e servizi online
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto rende disponibili all’Associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi. Tramite la stessa applicazione sono anche messi a disposizione l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali, le fatture relative al costo del servizio e tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo per il servizio di esazione pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione, dopo la quale l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e obblighi di rimborso
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche con riguardo a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto dell’accordo da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, inclusi pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data della stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, l’Associazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- il legittimo esercizio dei poteri statutari;
- la perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione;
- l’intervento di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Dati della sede e istruzioni contabili
La sede legale di CONF.E.L.P. è indicata in Roma, via Teulada n. 55.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti alla Confederazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25561, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35561, per l’accreditamento alla Confederazione dei contributi associativi;
- GPA11561, per la rilevazione del debito verso la Confederazione;
- GPA24042, per il rimborso delle spese del servizio di esazione.
Le rimesse a favore dell’Associazione avvengono con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
I soggetti beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore di CONF.E.L.P. mediante trattenuta sulla prestazione percepita.
Delega e autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo della Confederazione è 8601.
Gestione delle trattenute per integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, resta depositata e conservata presso il datore di lavoro.
Controversie sulla delega e cessazione delle trattenute
Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione del datore di lavoro o del lavoratore interessato. In tale caso l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega produce effetti solo fino al pagamento della prestazione richiesta.
Revoca e nuova delega
La revoca può essere comunicata all’INPS direttamente dall’associato oppure tramite le organizzazioni sindacali, secondo modalità concordate. Se la comunicazione arriva direttamente dall’associato, l’INPS acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne informa l’Associazione. Una nuova delega su prestazione già assoggettata a delega verso altra Associazione è efficace solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni in caso di revoca o annullamento della prestazione
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La trattenuta deve essere indicata espressamente nella delega, in misura percentuale sulla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. CONF.E.L.P. ha comunicato le seguenti percentuali: 3% per NASPI, 3% per ASDI, 3% per DIS-COLL, 3% per CIG e 3% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamento delle somme e rendicontazione
L’INPS versa all’Associazione le trattenute operate, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" sono resi disponibili gli elenchi dei nominativi, i dati anagrafici, gli importi trattenuti e l’elenco dei pagamenti telematici, oltre all’invio delle fatture e delle comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Associazione deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per ciascuna delega. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, controversie e durata della convenzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’Istituto è esonerato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare l’interessato; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Facoltà di sospensione o recesso dell’INPS
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Informazioni sulla sede e istruzioni contabili
La sede legale di CONF.E.L.P. è indicata in Roma, via Teulada n. 55. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25561 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35561 per l’accreditamento alla Confederazione, GPA11561 per la rilevazione del debito verso la Confederazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato.
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