Circolare numero 167 del 10-08-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Unione Sindacale Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (UNIPA ITALIA) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 giugno 2016 tra INPS e UNIPA ITALIA per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Definisce beneficiari, modalità di delega, revoca e contestazione, percentuali di contribuzione, flussi di versamento, costi del servizio e profili di responsabilità. Riporta inoltre la durata della convenzione, le facoltà di sospensione o recesso dell’Istituto e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 giugno 2016 tra INPS e l’Unione Sindacale Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (UNIPA ITALIA) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinati i presupposti della trattenuta, le modalità di delega, la revoca, i rapporti economici tra le parti e le rilevazioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono aderire al meccanismo di trattenuta i soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’INPS e che siano iscritti all’Associazione. La convenzione riguarda:
- trattamenti di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega alla trattenuta e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta dei contributi associativi avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento d’identità.
Il codice identificativo di UNIPA ITALIA è 8801. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Gestione delle trattenute nei casi di integrazione salariale e contestazioni
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, unitamente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223 del 1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Se sorge contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.
Revoca della delega e nuove deleghe
La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la comunicazione di revoca perviene direttamente all’INPS, l’Istituto acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e la comunica all’Associazione sindacale revocata.
Qualora una nuova associazione presenti una delega su una prestazione per la quale risulti già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. UNIPA ITALIA ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sulla NASpI;
- 1% sull’ASDI;
- 1% sulla DIS-COLL;
- 1% sulla CIG;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme, servizi online e costi
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto rende disponibile, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Attraverso la medesima applicazione sono inoltre inviate le fatture relative al costo dei servizi e tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in euro 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Durata della convenzione, responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, l’Associazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti di legge o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Resta inoltre salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale di UNIPA ITALIA è indicata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Umberto I n. 170.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25562, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35562, per l’accreditamento all’Associazione dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11562, per la rilevazione del debito verso l’Associazione.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPa24042. Le rimesse a favore dell’Associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, consente agli iscritti di UNIPA ITALIA beneficiari di prestazioni temporanee di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni INPS. Rientrano nell’ambito: trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e codice identificativo
La trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una delega apposita, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione e sottoscritta dal delegante, con allegata copia del documento di identità. Il codice identificativo di UNIPA ITALIA è 8801. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Gestione delle deleghe per integrazione salariale e contestazioni
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991, conservando la documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sul rilascio effettivo della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite.
Revoca, nuova delega e restituzioni
La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate. Se la revoca arriva direttamente all’Istituto, questo la acquisisce e ne informa l’Associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento di identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Misure dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. UNIPA ITALIA ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sulla NASpI, 1% sull’ASDI, 1% sulla DIS-COLL, 1% sulla CIG e 1% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili).
Versamento delle somme e servizi online
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici e invia anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costi del servizio, durata e facoltà di recesso
L’Associazione corrisponde all’INPS un costo di 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione, dopo la quale l’Associazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Responsabilità, controversie e poteri dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, anche se già in corso alla data di stipula. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare la ritenuta all’interessato; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede legale di UNIPA ITALIA è indicata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Umberto I n. 170. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti sono istituiti i conti GPA25562 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35562 per l’accreditamento all’Associazione, GPA11562 per la rilevazione del debito verso l’Associazione; gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione sono imputati al conto GPa24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.
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