Circolare numero 171 del 10-08-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Europea Lavorati e Pensionati (CONF.E.L.P.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e CONF.E.L.P. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, il riversamento delle somme all’Organizzazione, il costo del servizio a carico della stessa, le cause di sospensione/recesso e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la riscossione dei contributi associativi degli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola e contiene sia le regole operative sia le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli beneficiari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore di CONF.E.L.P. mediante trattenuta diretta sulla prestazione percepita. La convenzione riguarda esclusivamente la riscossione del contributo sindacale e non modifica il rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione.
Delega telematica e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve necessariamente:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata da copia del documento d’identità;
- riportare la sigla CONF.E.L.P. quale organizzazione destinataria.
La misura del contributo dovuto deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e produce effetti fino al pagamento della prestazione stessa.
L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.
Effetti della revoca o dell’annullamento della prestazione
Qualora la prestazione venga revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione interessata.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente nel giudizio, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme e gestione operativa
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese di cui all’art. 8;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Tramite i servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili all’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
La medesima applicazione consente anche l’invio delle fatture relative al costo del servizio e di eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e revisione annuale
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in 0,80 euro per singola delega.
Le variazioni annuali dei costi sono oggetto di apposita comunicazione; dalla ricezione di tale comunicazione l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e obblighi di manleva
Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Organizzazione sulle somme oggetto della convenzione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Organizzazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie tra gli associati e l’Organizzazione, relative o connesse ai rapporti intercorrenti tra le parti, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’Istituto.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti alla CONF.E.L.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25565, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di CONF.E.L.P.;
- GPA11565, per la rilevazione del debito verso CONF.E.L.P., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11565, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale della Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) è indicata in via Teulada n. 55, Roma (RM).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.
Delega, autorizzazione e contenuto obbligatorio
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Su tali deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.E.L.P.; l’importo del contributo deve essere espresso nell’atto di delega. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e perde efficacia con il pagamento della prestazione.
Effetti della delega e revoca della prestazione
L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Riversamento delle somme e servizi informatici
L’INPS versa all’Organizzazione le trattenute operate sui pagamenti, dedotte le spese previste dall’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle Organizzazioni sindacali e invia anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. Le variazioni annuali dei costi sono oggetto di specifica comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, contenzioso e manleve
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto di convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti alla CONF.E.L.P. sono istituiti i conti GPA25565, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11565, per la rilevazione del debito verso CONF.E.L.P. in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11565, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale della Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) è indicata in via Teulada n. 55, Roma.
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