Circolare numero 169 del 10-08-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 con SNADAPI per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di validità, i flussi di pagamento all’Organizzazione, il costo del servizio a carico del sindacato, le responsabilità delle parti e le ipotesi di sospensione o recesso. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-SNADAPI per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-SNADAPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI), finalizzata alla trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono disciplinati i presupposti per la delega, le modalità di versamento, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono avvalersi della trattenuta i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione. Il contributo associativo a favore dell’Organizzazione viene versato mediante trattenuta sulla prestazione, secondo quanto indicato nella delega.
Delega e autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega apposita, predisposta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La sigla da utilizzare per l’Organizzazione è SNADAPI.
Effetti della delega e gestione di revoca o annullamento
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Se la prestazione viene revocata o annullata, SNADAPI è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Versamento delle somme e flussi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili all’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
La medesima applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e per ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
SNADAPI deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità e limitazioni per l’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Controversie, sospensione ed eventuale recesso dell’Istituto
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, SNADAPI si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure quando sopravvengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a favore di SNADAPI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25564, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11564, per la rilevazione del debito verso SNADAPI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11564, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale di SNADAPI è indicata in via Calamandrei n. 2/B, Taranto (TA).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione, sottoscritta il 6 luglio 2016 e predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti SNADAPI sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.
Delega, autorizzazione e validità della trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è presa in considerazione se perviene dopo la domanda. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione.
Obblighi dell’Organizzazione in caso di revoca, annullamento e contenzioso
Se la prestazione viene revocata o annullata, SNADAPI deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione, SNADAPI si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Modalità di versamento e flussi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle eventuali comunicazioni sulla convenzione.
Costo del servizio e recesso per variazioni annuali
SNADAPI deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con apposito avviso; dopo tale comunicazione l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e clausole di tutela
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono stati istituiti i conti GPA25564, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola a favore di SNADAPI, e GPA11564, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11564, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede dell’Organizzazione
La sede legale di SNADAPI è indicata in via Calamandrei n. 2/B, Taranto (TA).
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