Circolare numero 166 del 10-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.I.L. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori trimestrali, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata della convenzione e i relativi adempimenti contabili. È chiarito che la riscossione congiunta non trasforma il contributo associativo in un obbligo esigibile coattivamente dall’Istituto.
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e il sindacato Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti. L’accordo disciplina modalità operative, deleghe, revoche, costi, tutele per l’Istituto, profili di protezione dati, durata e istruzioni contabili.
Oggetto e modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.
I dati relativi alla quota e all’associazione sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24
La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo; pertanto l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione del contributo, in base alle deleghe ricevute;
- i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.
Le deleghe alla riscossione devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente e devono essere:
- sottoscritte dal singolo associato;
- corredate da copia di un valido documento d’identità.
Le scadenze indicate sono:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe per due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile il contenuto dei flussi telematici alle strutture territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe. L’INPS non risponde nei casi di mancata corrispondenza tra flussi/deleghe e dati presenti negli archivi dell’Istituto.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, acquisisce la revoca in procedura e la comunica contestualmente all’associazione interessata via posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una revoca della revoca presentata dallo stesso associato. In tal caso l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.
Costi del servizio
Per il servizio di riscossione sono indicati i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: euro 1,99;
- gestione singolo modello F24: euro 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: euro 0,17.
L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate.
Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione.
Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS, a mezzo PEC o raccomandata A/R, almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta da inviare all’altra tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto necessaria.
La circolare indica anche che la sede di CONF.I.L. è in Piazza Unità d’Italia n. 5, Bari (BA).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto di CONF.I.L. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25558: contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di CONF.I.L.;
- GPA35558: accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di CONF.I.L.;
- GPA11558: debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di CONF.I.L.
Il conto GPA25558 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35558 e GPA11558 sono invece movimentabili dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
INPS e CONF.I.L. hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge n. 311 del 4 giugno 1973. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, secondo le stesse modalità e periodicità. Nell’avviso di pagamento reso disponibile dall’Istituto sono indicati l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione resta volontaria e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere alla Direzione Generale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato la delega nelle date indicate dalla convenzione. Le deleghe cartacee devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, sottoscritte dall’associato e corredate di documento d’identità valido. Le scadenze previste sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente, e il 28 gennaio e il 19 febbraio dell’anno in corso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se pervengono due o più deleghe per associazioni diverse, l’INPS non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
Convalida e responsabilità dell’INPS
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali i flussi telematici per la convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui i flussi o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega e suoi effetti
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, procede all’acquisizione in procedura e ne informa contestualmente l’associazione via PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale data pervenga una revoca della revoca da parte del medesimo associato, della quale l’INPS dà tempestiva comunicazione all’associazione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, euro 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, euro 1,99; gestione singolo modello F24, euro 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS, euro 0,17. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta e, dopo tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e tutela dell’Istituto
L’INPS è esonerato da responsabilità per le conseguenze derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi, su presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo, logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo, recesso e obblighi informativi
La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può comunque recedere con comunicazione scritta inviata all’altra via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione. Viene inoltre indicato che la sede di CONF.I.L. è in Piazza Unità d’Italia n. 5, Bari (BA).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati con F24 sono istituiti i conti GPA25558, GPA35558 e GPA11558. Il conto GPA25558 riguarda i contributi associativi riscossi per conto di CONF.I.L. ed è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35558 e GPA11558 sono rispettivamente destinati all’accreditamento dei contributi associativi e al debito per contributi associativi, e sono movimentabili dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.
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