Cassazione Penale, Sentenza n. 35721/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per omicidio colposo in relazione a un investimento stradale avvenuto il 19.11.2009 con decesso della vittima il 30.11.2009. Il ricorrente deduceva violazione di legge e insussistenza del reato per applicazione dell'art. 45 c.p. (caso fortuito/forza maggiore), sostenendo di aver tenuto una velocità adeguata e che la vittima, in stato di alterazione alcolica, si sarebbe improvvisamente proiettata contro il veicolo rendendo l'evento imprevedibile. Denunciava inoltre vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione allo stato di ubriachezza del pedone e alla dinamica dell'urto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure ripetitive e basate su una diversa rivalutazione dei fatti già logicamente e congruamente ricostruiti dai giudici di merito. È stato confermato che l'imputato aveva visibilità, tempo e possibilità di avvistare il pedone che attraversava da sinistra a destra; i giudici hanno rilevato una velocità del veicolo superiore a 50 km/h, in orario serale, non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo. La condotta del pedone, pur in stato di alterazione alcolica, non è stata ritenuta eccezionale o imprevedibile; pertanto non è stato escluso il nesso di causalità o la colpa del conducente. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è anche condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 45 cod. pen.
Invocato dal ricorrente come causa esimente (caso fortuito/forza maggiore) per escludere la colpa del conducente; la Corte ha ritenuto che non ricorressero condizioni di imprevedibilità o atipicità tali da integrare il caso fortuito e quindi non ha applicato la norma.
Sez. 4, n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695 - 01
Richiamata come principio secondo cui la condotta del pedone può escludere la responsabilità del conducente solo se abbia carattere eccezionale e imprevedibile; la Corte ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta nel caso concreto.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione di sanzioni o conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi che giustifichino l'esenzione dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La semplice alterazione alcolica del pedone non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: occorre dimostrare che il comportamento del pedone fosse eccezionale, imprevedibile e tale da escludere ogni possibilità di riceverne avviso.
- Per invocare il caso fortuito ai sensi dell'art. 45 c.p. è necessario provare l'imprevedibilità e l'irresistibilità dell'evento rispetto alla possibilità del conducente di adoperare la normale diligenza; la difesa deve fornire elementi concreti a sostegno.
- Le valutazioni di fatto su visibilità, velocità, condizioni di luce e dinamica dell'incidente sono prerogativa dei giudici di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione se risultano motivate e coerenti con le prove.
- Il conducente ha l'obbligo di adeguare la velocità e di tenere una condotta tale da poter avvistare e cedere la precedenza ai pedoni anche al di fuori delle strisce; superare i limiti e non adeguare la velocità alle condizioni di tempo e luogo può rafforzare la responsabilità penale.
- In sede di impugnazione in cassazione, censure basate su una diversa ricostruzione dei fatti senza nuovi elementi probatori sono generalmente dichiarate inammissibili o respinte.
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