Sentenza n. 295/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 876/2025 - n. cronol. 9106/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17.03.2025 a definizione del giudizio R.G. n. 13091/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella parte relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro e agli obblighi pecuniari
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato l’illegittimità della destituzione disciplinare, ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e condannato il Ministero al pagamento di un’indennità risarcitoria, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione di tutti i capi della sentenza. Il TAR ha rilevato d’ufficio che, quanto alle condanne pecuniarie, il ricorso era stato notificato e depositato prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. Ha inoltre rilevato che la parte relativa alle spese di lite era stata distratta in favore del difensore antistatario e che non risultava che quest’ultimo avesse agito in proprio, quale soggetto legittimato all’esecuzione di tale capo. Tali questioni sono state sottoposte alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto alla reintegrazione, la ricorrente ha documentato l’inerzia dell’amministrazione; il Ministero, pur costituito, non ha contestato la mancata esecuzione né fornito indicazioni sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro, accertando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e non era stata eseguita nella parte reintegratoria. Ha ordinato al Ministero di procedere alla reintegrazione entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per adottare gli atti necessari. La decisione sugli ulteriori capi, relativi all’indennità risarcitoria, ai contributi e alle spese di lite, è stata differita a una successiva camera di consiglio, dopo il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le amministrazioni dello Stato, completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e “comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”; “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
Il termine di 120 giorni opera come termine dilatorio la cui inosservanza determina l’inammissibilità dell’esecuzione, compreso il giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice ordinario recanti condanne pecuniarie nei confronti di amministrazioni statali.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore determina un rapporto autonomo tra difensore distrattario e parte soccombente; il difensore è l’unico legittimato a intimare il pagamento e a chiedere l’esecuzione del capo relativo alle spese.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Le questioni rilevate d’ufficio dal giudice devono essere sottoposte alle parti, con differimento della trattazione quando occorra assicurare il contraddittorio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ma, quando il titolo impone il pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione statale, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996; la proposizione anticipata dell’azione esecutiva, compresa l’ottemperanza, è inammissibile per la parte pecuniaria.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, la mancata adozione degli atti necessari da parte dell’amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice dell’ottemperanza ad assegnare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, il diritto all’esecuzione del capo relativo alle spese spetta al difensore distrattario, il quale è il soggetto legittimato a intimare il pagamento e a promuovere, per tale capo, il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, le questioni rilevate d’ufficio che possono incidere sull’ammissibilità o sulla decisione della domanda devono essere previamente sottoposte alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con rinvio della trattazione della parte interessata quando il contraddittorio non sia stato assicurato.
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