Cassazione Civile, Ordinanza n. 01705/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di due confinanti, di un muro e di una fondazione in cemento armato, nonché dal deposito di massi e terreno di riporto, che il vicino attore assumeva insistenti sul proprio fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la riduzione in pristino, la rimozione dei materiali e condannando i convenuti al risarcimento dei danni. In appello i soccombenti deducevano di avere costruito il muro dopo aver ottenuto un consenso verbale dalla moglie del vicino e sostenevano che ciò integrasse un negozio di accertamento sulla linea di confine, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale articolata per dimostrare l'accordo. La Corte territoriale aveva rigettato l'appello ritenendo irrilevante la prova orale e affermando che, in sostanza, si sarebbe trattato di un diritto di servitù non provabile per testi perché richiedente la forma scritta. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi: con il primo denunciavano violazione di norme in tema di distanze, regolamento di confini, diritti reali, autonomia negoziale e prova testimoniale, sostenendo che la controversia riguardasse un negozio di accertamento del confine e non una servitù; con il secondo lamentavano violazione delle norme sulla prova testimoniale e del diritto di difesa, deducendo che i capitoli di prova fossero diretti a dimostrare l'accordo sul posizionamento del muro e sull'occupazione di una porzione del fondo vicino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per novità della questione, poiché nei giudizi di merito non risultava allegato un vero e proprio negozio di accertamento sulla linea di confine; il semplice allegare un consenso verbale alla costruzione del muro non equivaleva a dedurre la pattuizione di un regolamento definitivo del confine. In conseguenza di tale inammissibilità, anche il secondo motivo è stato respinto, perché non poteva ricavarsi dal preteso consenso verbale il potere di invadere il terreno del vicino. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti della dedotta violazione di legge e del vizio motivazionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile quando introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito.
art. 887 c.c.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di distanze e muro di confine, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la novità della questione dedotta.
art. 950 c.c.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di regolamento di confini; la Corte ne considera il richiamo nel quadro della tesi del negozio di accertamento, senza applicarla direttamente per la novità della censura.
art. 1027 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla configurazione di una servitù; la Corte esclude che, nel caso concreto, il consenso verbale alla costruzione del muro abbia integrato un simile diritto.
art. 1322 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la validità del negozio di accertamento; la Corte osserva che tale negozio non risultava allegato in giudizio di merito.
art. 1350 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in rapporto alla forma scritta; la Corte afferma che il negozio di accertamento sul confine, ove dedotto, non era stato allegato e quindi il tema non poteva essere esaminato.
art. 2721 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per l'ammissibilità della prova testimoniale; la Corte respinge la censura perché presupponeva una questione nuova non proposta nei gradi di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
In ragione del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile introdurre per la prima volta una questione di merito che non risulti trattata nella sentenza impugnata; chi deduce la novità deve anche indicare specificamente dove e quando il fatto o la questione sia stata allegata nei gradi precedenti.
- Il mero consenso verbale alla costruzione di un muro non equivale, di per sé, alla conclusione di un negozio di accertamento sul confine tra fondi: per configurarlo occorre che risulti allegata e provata la volontà delle parti di determinare in modo definitivo la linea di confine.
- La qualificazione di un accordo come negozio di accertamento richiede che l'intesa sia diretta a rimuovere un'obiettiva incertezza su un rapporto preesistente, rendendo definitivo il contenuto del confine o del rapporto medesimo.
- Se la tesi difensiva su un accordo di confine è nuova e quindi inammissibile, non può essere utilizzata per giustificare l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrarne l'esistenza.
- Il consenso del vicino alla costruzione non autorizza, senza un titolo specifico e validamente dedotto, l'occupazione di porzioni del fondo altrui.
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