Cassazione Penale, Sentenza n. 08276/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare per autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso BeOne S.r.l. a Padova (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-15:00) e attività di volontariato presso l'Unione Sportiva San Gottardo a Castelfranco Veneto nei weekend. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta ritenendo le attività da svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmente controllabili, con riferimento alle informazioni della Questura e a un precedente provvedimento di rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Magistrato di sorveglianza, pur sintetica, adeguata: l'autorizzazione è incompatibile con le esigenze di controllo e il contenimento della pericolosità sociale del condannato, considerata la distanza e la difficoltà di controllo dei luoghi indicati. La richiesta di volontariato è stata dichiarata inammissibile e generica (attività proposta presso una associazione sportiva privata senza indicazioni organizzative e temporali precise) e non rientra nelle ipotesi eccezionali di autorizzazione all'allontanamento previste dall'art. 284 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)
Individua la possibilità di modificare le modalità della detenzione domiciliare; il giudice può valutare autorizzazioni a allontanarsi ma richiede valutazione della compatibilità con esigenze di controllo e sicurezza
art. 284 cod. proc. pen.
Disciplina le ipotesi in cui, anche durante arresti domiciliari o detenzione domiciliare, si può autorizzare l'allontanamento per esigenze indispensabili di vita o in caso di assoluta indigenza; la Corte interpreta restrittivamente tale norma escludendo che il volontariato per scopi rieducativi rientri tra le esigenze indispensabili
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Specifica che l'autorizzazione ad allontanarsi è ammessa solo per esigenze di vita strettamente necessarie; la Corte lo richiama per escludere che attività di volontariato costituiscano tale ipotesi
art. 111 Costituzione (penultimo comma)
Richiamato per legittimare il ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per confermare la possibilità di ricorso per cassazione avverso provvedimenti che incidono sulla libertà personale
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla tutela dei dati personali richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Le autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio per lavoro o volontariato in regime di detenzione domiciliare sono possibili solo se compatibili con le esigenze di controllo e di contenimento della pericolosità sociale; la lontananza e la difficoltà di controllo sono motivi validi di diniego
- La compatibilità dell'attività con le condizioni di salute non è, da sola, sufficiente a ottenere l'autorizzazione se permangono problemi di controllabilità o rischio sociale
- Le istanze generiche, senza indicazioni precise su tempi, modalità e soggetto organizzatore (soprattutto se privato), sono inammissibili e possono essere rigettate per difetto di specificità
- L'art. 284 c.p.p. viene interpretato in senso restrittivo: l'autorizzazione all'allontanamento è prevista per esigenze indispensabili di vita o indigenza, non per la partecipazione ad attività di volontariato intese come percorso rieducativo
- Per ottenere modifiche delle prescrizioni della detenzione domiciliare è utile documentare fatti nuovi e concrete modalità organizzative che rendano controllabile l'attività richiesta
- Avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge
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