Cassazione Penale, Ordinanza n. 35373/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per furto aggravato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; b) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta consumazione del reato, sostenendo che la condotta integrasse soltanto il tentativo; c) violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva; d) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, lamentando il mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata prevalenza delle stesse sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte meramente reiterativi e in parte infondati alla luce della motivazione di merito, rilevando in particolare che la cosa sottratta era uscita dalla sfera di vigilanza della persona offesa e che la pena era stata congruamente motivata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 133 c.p.
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
la graduazione della pena deve essere motivata facendo riferimento ai criteri legali di commisurazione; una motivazione sintetica può bastare quando la pena sia contenuta entro il range ordinario.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova.
- Il furto si consuma quando la cosa sottratta entra, anche solo per breve tempo e nello stesso luogo, nel dominio esclusivo dell'agente; è irrilevante che la res furtiva resti nella sfera di vigilanza della persona offesa o sia prontamente recuperabile.
- La distinzione tra tentativo e consumazione del furto dipende dall'effettivo superamento della sfera di disponibilità del soggetto passivo, non dalla durata del possesso o dalle modalità concrete di trasporto della cosa.
- La recidiva può essere adeguatamente motivata valorizzando la capacità a delinquere desumibile da precedenti specifici e dalla commissione del nuovo fatto in costanza di misura cautelare o in un contesto di reiterazione criminosa.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si collochi in misura sensibilmente superiore alla media edittale.
- La presenza di una pena finale significativamente inferiore al medio edittale consente una motivazione meno estesa sulla dosimetria, purché emerga la considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
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