Sentenza n. 1000/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 novembre 2023 volta alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, al risarcimento del danno o, in alternativa, all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha dedotto che il Comune di Gela aveva occupato e trasformato irreversibilmente, per la realizzazione di opere viarie, una porzione di terreno di sua proprietà senza che fosse mai stato adottato il decreto di esproprio. Con istanza del 9 novembre 2023 ha sollecitato la cessazione dell’occupazione illegittima mediante restituzione del bene e risarcimento del danno, salva l’eventuale acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. L’istanza è rimasta priva di provvedimento espresso; il Comune si è limitato a rimettere la vicenda all’Organismo Straordinario di Liquidazione in conseguenza del dissesto finanziario dell’ente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Organismo Straordinario di Liquidazione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., accertando l’inadempimento dell’obbligo di provvedere. L’azione contro il silenzio è stata ritenuta ammissibile anche rispetto a un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il giudice ha chiarito che, in presenza di un’occupazione illegittima e di una trasformazione irreversibile del bene senza decreto di esproprio, l’amministrazione deve assumere una decisione espressa sull’alternativa tra restituzione e acquisizione, senza che il proprietario o il giudice possano sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il Comune di Gela è stato pertanto condannato ad adottare un provvedimento motivato entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di persistente inerzia, è stato disposto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte, con ulteriore termine di 90 giorni. Il dissesto finanziario non impedisce l’adozione della decisione amministrativa preliminare: la scelta tra restituzione e acquisizione appartiene agli organi istituzionali del Comune, mentre l’Organismo Straordinario di Liquidazione interviene successivamente per i profili tecnico-contabili e per la gestione delle eventuali passività, secondo le rispettive competenze. È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di reagire all’inerzia dell’amministrazione e di ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
acquisizione del bene o sua restituzione
Prevede un autonomo procedimento ablatorio, esercitabile per soddisfare imperiose esigenze pubbliche, mediante acquisizione del bene con effetti ex nunc; in alternativa, l’amministrazione deve procedere alla restituzione. La scelta appartiene all’autorità amministrativa competente e non può essere sostituita dal giudice o dal proprietario.
artt. 246 e ss. d.lgs. 267/2000
La disciplina del dissesto comporta la separazione della gestione della massa passiva, affidata all’organo straordinario di liquidazione, ma non preclude l’adozione della decisione amministrativa discrezionale sulla restituzione o acquisizione del bene.
art. 254 d.lgs. 267/2000
L’Organismo Straordinario di Liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante il piano di rilevazione, includendovi le passività derivanti da fatti di occupazione illegittima anteriori ai termini rilevanti per il dissesto.
art. 256, comma 6, d.lgs. 267/2000
Consente l’inclusione nel piano di estinzione delle passività accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti.
art. 2043 c.c.
L’occupazione illegittima e la trasformazione del bene da parte dell’amministrazione costituiscono un illecito permanente lesivo del diritto di proprietà, che cessa solo con la restituzione, l’acquisizione ex art. 42-bis, un contratto traslativo o, nei rigorosi limiti ammessi, l’usucapione.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Il proprietario di un bene occupato e trasformato irreversibilmente dall’amministrazione senza valido decreto di esproprio può promuovere il giudizio avverso il silenzio per ottenere che l’amministrazione decida espressamente se restituire il bene oppure acquisirlo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- L’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non costituisce una sanatoria dell’illecito pregresso, ma disciplina un autonomo procedimento ablatorio, con effetti ex nunc, fondato sulla necessità di soddisfare attuali e imperiose esigenze pubbliche mediante l’acquisizione del bene.
- La scelta tra restituzione e acquisizione del bene illegittimamente occupato spetta all’amministrazione competente, nell’esercizio di una valutazione discrezionale; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di inerzia, nominare un commissario ad acta.
- In caso di dissesto dell’ente locale, la decisione discrezionale sulla restituzione o sull’acquisizione del bene rimane attribuita agli organi istituzionali del Comune; l’Organismo Straordinario di Liquidazione interviene successivamente per la ricognizione e gestione tecnico-contabile delle passività derivanti dalla scelta adottata.
- Il dissesto finanziario dell’ente non giustifica il silenzio né impedisce la conclusione del procedimento relativo all’occupazione illegittima; le eventuali obbligazioni pecuniarie devono essere trattate secondo la disciplina della massa passiva e delle competenze dell’organo straordinario di liquidazione.
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