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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società di persone un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, rideterminando il reddito d'impresa e recuperando a tassazione costi ritenuti non documentati, oltre a maggior IVA; un ulteriore avviso era stato emesso nei confronti di un socio per imputazione per trasparenza del maggior reddito. La società e un socio avevano impugnato gli atti ottenendo l'annullamento in primo grado e il rigetto dell'appello in secondo grado. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci nelle controversie sull'accertamento unitario dei redditi delle società di persone, lamentando che un altro socio destinatario di separato avviso non era stato parte del giudizio né il relativo giudizio era stato riunito a quelli già pendenti; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'inerenza dei costi e sull'onere probatorio, sostenendo che i costi dedotti non erano stati provati dalla società.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la controversia sull'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha rilevato che il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di un socio destinatario di autonomo avviso, nonostante l'unitarietà dell'accertamento, e ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti nel giudizio inscindibile

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    interpretato nel senso che, nelle controversie tributarie inscindibili, impone l'integrazione del contraddittorio; in alternativa è possibile la riunione dei giudizi

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma che consente la riunione dei procedimenti connessi

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per l'unitaria imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato nel ricorso come norma sulla deducibilità e inerenza dei costi, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato nel ricorso in relazione alla disciplina IVA, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado a seguito della nullità del giudizio

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento rende il giudizio inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al medesimo processo.
  • La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari nelle controversie tributarie inscindibili determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • In presenza di litisconsorzio necessario pretermesso, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; solo in alternativa, ove ricorrano le condizioni, può procedersi alla riunione dei giudizi connessi.
  • Quando la cassazione è fondata su un vizio processuale che rende nullo l'intero giudizio di merito, la causa va rinviata al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con contraddittorio integro.
  • Se il primo motivo di ricorso comporta la caducazione dell'intero giudizio per nullità processuale, le ulteriori censure di merito restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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