Sentenza n. 335/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’annullamento - della nota dell’ASREM n. 135851 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto “Sottoscrizione accordo contrattuale anno 2022 - comunicazioni”; - del provvedimento della Struttura Commissariale n. 135194 del 28 dicembre 2022, in quanto richiamato espressamente nelle premesse della nota n. 135851/2022; - di ogni altro atto presupposto, richiamato e connesso, tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ASREM che subordinava la proroga per il 2023 dei contratti delle strutture private accreditate alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale per il 2022, con conseguente esclusione dall’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale in caso di mancata sottoscrizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che non aveva accettato l’accordo contrattuale relativo all’anno 2022 e aveva impugnato gli atti di determinazione del budget e la proposta contrattuale, ha dedotto l’illegittimità della nota ASREM per eccesso di potere, irragionevolezza, carenza di istruttoria, violazione della proporzionalità, sviamento, violazione dell’affidamento e dei principi di programmazione, nonché violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e del principio di continuità assistenziale. Secondo la ricorrente, il collegamento tra la mancata sottoscrizione dell’accordo 2022 e l’impossibilità di erogare prestazioni nel 2023 avrebbe utilizzato il potere amministrativo per costringere gli operatori ad accettare il contratto dell’anno precedente e avrebbe potuto compromettere la continuità assistenziale. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie partecipative. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, la sospensione automatica dell’accreditamento in caso di mancata stipula dell’accordo e l’omessa notifica ai controinteressati. Nel corso del giudizio è emerso che la nota non era stata applicata, che la struttura aveva continuato a operare ricevendo pagamenti in acconto, che era stato sottoscritto l’accordo per il 2023 e che il meccanismo contestato non era stato successivamente riproposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nota impugnata aveva efficacia limitata all’attività svolta a cavallo tra il 2022 e il 2023 e non aveva trovato applicazione, poiché l’amministrazione aveva seguito il precedente orientamento favorevole al pagamento delle prestazioni anche in assenza di sottoscrizione dell’accordo dell’anno precedente. La struttura aveva quindi continuato a operare e a ricevere pagamenti in acconto; inoltre, era stato sottoscritto l’accordo per il 2023 e non risultava la reiterazione del meccanismo contestato. La ricorrente non aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori né aveva dimostrato la permanenza di un interesse concreto e attuale, limitandosi a invocare un astratto interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. Il giudice ha aggiunto, per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato. L’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che, in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento istituzionale è sospeso; tale sospensione opera automaticamente e impedisce temporaneamente alla struttura di erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale. La nota costituiva quindi attuazione di una disciplina vincolante e non determinava un’illegittima interruzione della continuità assistenziale. Il principio di continuità assistenziale non può essere invocato per legittimare l’operatività di una struttura che abbia rifiutato di sottoscrivere l’accordo necessario per operare a carico del Servizio sanitario regionale. Quanto alla partecipazione procedimentale, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di attività vincolata; inoltre, la ricorrente non aveva indicato quali elementi concreti avrebbe potuto apportare nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
L’accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Il rapporto tra struttura privata accreditata e Servizio sanitario regionale si fonda anche sulla stipulazione di accordi contrattuali, necessari per programmare e finanziare le prestazioni acquistabili.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso
La mancata stipulazione dell’accordo determina automaticamente la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, impedendo l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Le violazioni procedimentali non comportano l’annullamento quando l’atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; chi deduce la lesione della partecipazione deve indicare gli elementi concreti che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla decisione.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
La sopravvenienza di fatti o atti che rendano inutile la prosecuzione del processo può determinare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La mancata stipulazione dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 determina automaticamente la sospensione dell’accreditamento istituzionale della struttura privata, indipendentemente dall’imputabilità del mancato accordo all’amministrazione o all’operatore.
- Una struttura privata accreditata può erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario regionale solo se, oltre a possedere l’accreditamento, ha stipulato il necessario accordo contrattuale; in mancanza, non può invocare la continuità assistenziale per continuare a operare a carico del bilancio pubblico.
- È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro un atto temporaneo che non sia stato applicato, i cui effetti siano cessati, quando il ricorrente abbia continuato a svolgere la propria attività, abbia stipulato un successivo accordo regolatore del rapporto e non dimostri la permanenza di una lesione concreta e attuale né chieda l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.
- L’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 è applicabile quando l’amministrazione abbia adottato un atto vincolato in attuazione di una disciplina cogente e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; la deduzione della violazione delle garanzie partecipative richiede inoltre l’indicazione degli apporti procedimentali concretamente idonei a modificare l’esito.
- L’interesse alla mera legittimità astratta dell’azione amministrativa non è sufficiente a conservare l’interesse a ricorrere dopo il venir meno degli effetti lesivi dell’atto impugnato; il giudice amministrativo non può sindacare preventivamente modalità di esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati.
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