Sentenza n. 8617/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica, prot. m_amte.MASE.DEE REGISTRO DECRETI.R.0000160.19-09-2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota di Terna S.p.A. il cui riscontro è stato acquisito al prot. MASE n. 147588.04-08-2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di esclusione dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, fondato sull’irregolarità dei pagamenti verso Terna per due periodi consecutivi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto di esclusione dall’Elenco, deducendo difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio, eccesso di potere per manifesta sproporzione e irragionevolezza, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. n. 164 del 2022. La ricorrente ha sostenuto che le posizioni debitorie erano state successivamente regolarizzate, che sussistevano partite creditorie nei confronti di Terna e che i ritardi erano almeno in parte riconducibili alla morosità dei clienti finali. Ha inoltre contestato l’adeguatezza delle risultanze istruttorie e la mancata valorizzazione della regolarizzazione successiva. Il procedimento era stato avviato dopo la segnalazione relativa alla perdita dell’indice di onorabilità nei due semestri del 2024; il Ministero aveva acquisito le osservazioni della società e richiesto a Terna un supplemento istruttorio con l’indicazione delle fatture, scadenze, pagamenti e giorni di ritardo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il potere ministeriale di esclusione sia vincolato quanto all’effetto finale quando siano accertati i presupposti dell’art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. n. 164 del 2022 e non ricorra una causa di non imputabilità ai sensi dell’art. 8, comma 6. L’irregolarità era comprovata dalla perdita dell’indice IO, pari a 1 per tutti i mesi del 2024, e da ritardi medi ponderati crescenti, fino a 60,46 giorni nell’agosto 2024, con irregolarità protrattasi anche nel 2025. La successiva regolarizzazione dei pagamenti non ha efficacia sanante, poiché il sistema misura la puntualità dell’adempimento e l’affidabilità dell’operatore, non la sola solvibilità finale. La morosità dei clienti finali non costituisce causa di non imputabilità, trattandosi di rischio ordinario dell’attività di vendita, salvo circostanze oggettive, eccezionali ed estranee alla sfera organizzativa e gestionale dell’impresa, non dimostrate nel caso concreto. Sono state respinte le censure di difetto di istruttoria e travisamento, perché il Ministero aveva richiesto e acquisito da Terna dati analitici sulle irregolarità e il decreto si fondava sulla perdita dell’indice nei semestri rilevanti, mentre la persistente irregolarità nel 2025 aveva funzione meramente rafforzativa. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, essendo stata comunicata l’avvio del procedimento e presentate osservazioni dalla società; la successiva nota di Terna aveva precisato dati già riferiti alla medesima fattispecie. In ogni caso, il TAR ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, ritenendo che eventuali irregolarità procedimentali non avrebbero potuto determinare l’annullamento di un atto vincolato. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, commi 80-82, l. 4 agosto 2017, n. 124
Istituisce presso il Ministero l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e attribuisce all’iscrizione funzione di titolo abilitativo, perseguendo l’affidabilità e la stabilità del mercato.
art. 5, commi 2 e 4, D.M. 25 agosto 2022, n. 164
Impone all’impresa di vendita di assicurare la regolarità dei pagamenti e considera regolari i pagamenti verso Terna quando l’indice di onorabilità non evidenzi il mancato rispetto del requisito per due o più volte nello stesso semestre.
art. 8, comma 2, lett. b), D.M. 25 agosto 2022, n. 164
l’irregolarità nei pagamenti da parte dell’impresa di vendita utente comunicata ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, per due periodi consecutivi
Integra una causa di esclusione dall’Elenco; l’effetto espulsivo è vincolato una volta accertata la reiterazione dell’irregolarità nei periodi previsti.
art. 8, comma 6, D.M. 25 agosto 2022, n. 164
Esclude l’espulsione quando l’irregolarità nei pagamenti non sia imputabile all’impresa, ma la non imputabilità deve riferirsi a circostanze oggettive, eccezionali ed estranee alla sua sfera organizzativa e gestionale.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Eventuali vizi procedimentali non determinano l’annullamento dell’atto vincolato quando risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando la disciplina regolamentare collega l’esclusione da un elenco abilitante alla reiterata perdita di un requisito oggettivamente misurato, il potere amministrativo è vincolato quanto all’effetto finale, purché siano correttamente accertati i presupposti temporali e fattuali e sia verificata l’eventuale non imputabilità dell’irregolarità.
- La successiva regolarizzazione dei pagamenti non elimina retroattivamente una causa di esclusione maturata sulla base di ritardi reiterati, se la disciplina mira a misurare la puntualità e l’affidabilità dell’operatore, non la mera solvibilità finale.
- La morosità dei clienti finali, in quanto rischio ordinario dell’attività di vendita nel mercato liberalizzato, non integra di per sé una causa di non imputabilità dell’irregolarità nei pagamenti dovuti dall’impresa al gestore di rete; occorrono circostanze oggettive, eccezionali ed estranee alla sfera organizzativa e gestionale dell’impresa.
- Il principio di proporzionalità non consente al giudice o all’amministrazione di sostituire alla soglia e alla conseguenza già stabilite dalla disciplina regolamentare una diversa misura ritenuta più adeguata, quando la fonte abbia già ponderato l’interesse pubblico e quello dell’operatore mediante la previsione della reiterazione dell’irregolarità.
- L’obbligo istruttorio dell’amministrazione è assolto quando, dopo le osservazioni dell’interessato, essa acquisisca dal soggetto segnalante dati analitici sulle fatture, sulle scadenze, sui pagamenti e sui giorni di ritardo, verificando la riconducibilità delle risultanze alla fattispecie regolamentare applicata.
- In presenza di un provvedimento vincolato, eventuali carenze partecipative non comportano l’annullamento se, alla luce dei presupposti già accertati, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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