Cassazione Civile, Ordinanza n. 25145/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito conforme ai principi sulla prova presuntiva e sulla valutazione complessiva degli indizi nel processo tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio contestava alla società la contabilizzazione di due fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti, recuperando l'IVA indebitamente detratta e irrogando interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo non sufficientemente dimostrata dall'Ufficio la pretesa fiscale, perché gli elementi offerti erano, a suo dire, solo presunzioni semplici non dotate di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la valenza indiziaria degli elementi presuntivi raccolti; il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, evidenziando che gli indizi valorizzati dall'Ufficio (dichiarazioni del legale rappresentante della contribuente, assenza del contratto di acquisto, dichiarazioni dell'amministratore della cedente sulla fittizietà delle operazioni, modalità di pagamento tramite compensazione con un soggetto evasore totale, emersione di credito IVA e riconducibilità delle società al medesimo nucleo familiare) erano idonei a integrare una presunzione grave, precisa e concordante; la CTR avrebbe dovuto valutarli singolarmente e complessivamente, non limitarsi a svalutarli e a pretendere ulteriori elementi probatori.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
c. 1 e c. 2 ultimo periodo
la norma consente l'accertamento IVA anche sulla base di presunzioni semplici, purché sorrette dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: la prova presuntiva idonea dell'Ufficio fa scattare l'onere del contribuente di provare il contrario.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di nozione di presunzione semplice e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
art. 2729 c.c.
la Corte ribadisce che le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gli indizi presentano gravità, precisione e concordanza, da valutarsi globalmente.
art. 360, c.p.c.
la cattiva applicazione dei criteri legali sulle presunzioni integra vizio di violazione di legge censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova presuntiva può fondare l'accertamento fiscale se gli indizi raccolti dall'Amministrazione presentano, nel loro complesso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La valutazione della presunzione semplice deve essere compiuta in modo globale e non atomistico: il giudice di merito deve esaminare singolarmente gli indizi e poi apprezzarne la convergenza complessiva.
- Il giudice di merito viola l'art. 2729 c.c. quando svaluta elementi indiziari che, per contenuto e convergenza, sono idonei a sostenere la pretesa fiscale, oppure quando pretende ulteriori prove senza prima verificare se gli indizi già acquisiti siano di per sé sufficienti.
- Quando l'Ufficio allega una presunzione semplice grave, precisa e concordante, si sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
- La Corte di cassazione può censurare l'erronea applicazione dei criteri legali della prova presuntiva anche rispetto alla fattispecie concreta, non solo in astratto.
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