Cassazione Civile, Ordinanza n. 19735/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008, emesso dopo verifica fiscale e processo verbale di constatazione. All’impresa venivano contestati: l’indeducibilità di costi non documentati, anche correlati ad operazioni inesistenti, per euro 2.613.019, rilevanti ai fini IRES e IRAP; l’omessa fatturazione di operazioni attive imponibili per euro 1.000.000 ai fini IVA; e una maggiore IVA dovuta per euro 717.604 derivante sia dai costi non deducibili sia dalla mancata fatturazione. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso e confermato le riprese. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. Gli altri motivi, rimasti assorbiti, riguardavano l’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione e violazione dell’art. 7 l. 241/1990, l’omesso esame di un punto decisivo relativo ai contratti di consulenza e una questione di legittimità costituzionale sull’interpretazione restrittiva dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente e quindi nulla, perché la CTR si era limitata a un’adesione apodittica alla decisione di primo grado, senza riportarne neppure sinteticamente le ragioni e senza chiarire la natura delle operazioni contestate e il criterio di riparto dell’onere della prova applicato. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza quando l’anomalia motivazionale integra una violazione di legge processuale costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; la sua assenza o apparenza determina nullità.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 12 preleggi
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; non è denunciabile il mero difetto di sufficienza, ma solo l’anomalia motivazionale radicale.
art. 7, comma 1, l. n. 241/1990
Il motivo lo richiama quale parametro della dedotta illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale, ma resta assorbito.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Il motivo lo richiama in relazione all’omesso esame di un punto decisivo concernente i contratti di consulenza e i presupposti delle riprese fiscali.
artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.
Sono evocati nel motivo di legittimità costituzionale contro l’interpretazione restrittiva dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ma la questione resta assorbita.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti a un richiamo apodittico alla decisione precedente senza dar conto, anche sinteticamente, delle ragioni poste a fondamento della conferma.
- Nel processo tributario, una decisione su riprese fiscali plurime deve consentire di comprendere quali contestazioni siano state esaminate, su quale qualificazione dei fatti si sia fondata la decisione e quale criterio di riparto dell’onere della prova sia stato applicato.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa, ma richiede un’anomalia motivazionale che impedisca di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- Quando il giudice d’appello non affronta in modo effettivo le ragioni di gravame e si limita a formule di stile, la sentenza è nulla e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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