Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9486/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, in sede di rinvio, ha ridotto l'indennizzo per ingiusta detenzione quantificato secondo il criterio aritmetico. Si censura che la riduzione, pari a circa il 30% rispetto all'importo standard, è stata motivata su elementi quali la condizione di marginalità socio-economica, l'assenza di famiglia, l'angustia abitativa e lo stato di disoccupazione del ricorrente. Tali fattori sarebbero illegittimi perché incidono sul principio di uguaglianza e non possono essere usati per considerare meno afflittiva la privazione della libertà personale. Inoltre si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e l'illogicità della motivazione; con altro motivo si lamenta la quantificazione effettuata per mero giudizio equitativo senza calcolo aritmetico; infine si contesta la compensazione integrale delle spese nei riguardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiamando gli artt. 91 e 92 c.p.p., dato che il Ministero non si era costituito nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto illegittimo e manifestamente illogico l'uso, ai fini della riduzione dell'indennizzo, di criteri basati sulla condizione sociale, sulla disoccupazione, sulla qualitá dell'abitazione e sulla 'subalternità culturale', in quanto contrastanti con il principio di uguaglianza e con i criteri interpretativi consolidati sull'art. 314 c.p.p.; ha inoltre sottolineato che il parametro aritmetico costituisce il criterio di riferimento, consentendo solo marginali aggiustamenti per circostanze obiettive e pertinenti alla sofferenza derivante dalla privazione della libertà. La regolazione delle spese è rimessa alla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione: la liquidazione deve considerare principalmente la durata della privazione della libertà; il parametro aritmetico è criterio di riferimento e possono essere apportati solo marginali aggiustamenti per circostanze obiettive pertinenti.

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    importo massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90

    Indica il tetto massimo indennizzabile da utilizzare nel calcolo del parametro aritmetico (rapporto tra somma massima e durata massima della custodia cautelare).

  • art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.

    durata massima della custodia cautelare pari a sei anni

    Utilizzato per determinare il denominatore nel criterio aritmetico che quantifica l'indennizzo giornaliero standard.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la riparazione dell'errore giudiziario dalla riparazione per ingiusta detenzione; nella prima si tengono in considerazione anche conseguenze personali e familiari, principio che orienta ma non equipara le due fattispecie.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. pen.

    Norme relative alle spese processuali; la questione delle compensazioni è stata sollevata dal ricorrente in relazione alla posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel giudizio di rinvio, e la Corte ha rimesso la regolazione delle spese alla Corte territoriale.

  • Costituzione, principio di uguaglianza

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la libertà personale e i suoi effetti non possono essere valutati in modo differenziato in funzione della condizione sociale, economica o del censo del soggetto.

Massime di principio

  • L'indennizzo per ingiusta detenzione deve essere calcolato con riferimento primario al criterio aritmetico che rapporta il tetto legislativo alla durata della privazione della libertà, con eventuali aggiustamenti marginali.
  • Gli aggiustamenti al risultato aritmetico possono tener conto solo di circostanze oggettive e pertinenti direttamente all'effetto lesivo della privazione della libertà (es. danni alla salute, pregiudizi familiari, rilevanti danni reputazionali), non della condizione sociale o del tenore di vita del detenuto.
  • La pregressa detenzione per altra causa, se valutata, deve essere trattata con cautela e secondo l'orientamento consolidato: non può essere usata automaticamente per sminuire la sofferenza della successiva ingiusta detenzione.
  • Il giudice di merito deve motivare logicamente e specificamente ogni discostamento dal parametro aritmetico; motivazioni generiche o basate su fattori discriminatori sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità.
  • In caso di controversie sulle spese processuali, la Corte di cassazione può rinviare la regolazione delle spese al giudice del rinvio, il quale dovrà tener conto delle costituzioni delle parti nei diversi gradi di giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.