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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33929/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro. Dalla motivazione emerge che la doglianza riguardava, da un lato, la valutazione del dolo in relazione al reato di evasione contestato e, dall'altro, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamentava in sostanza un erroneo apprezzamento del materiale probatorio e della sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre a un non corretto diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure si risolvessero in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese nei gradi precedenti, quindi non proponibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in cassazione perché diretti a contestare valutazioni di merito sul dolo dell'evasione e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., valutazioni già affrontate con argomenti logici e giuridici corretti dai giudici di merito. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile sulla base di una valutazione di merito già compiuta e motivata dai giudici di merito; la censura che mira a rimetterla in discussione è inammissibile in cassazione se sollecita una nuova valutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del merito, quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, puntuale e logicamente coerente.
  • La deduzione relativa alla insussistenza del dolo, ove fondi una richiesta di rivalutazione delle emergenze istruttorie, non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione se la sentenza impugnata ha già affrontato e respinto il punto con motivazione immune da manifeste illogicità.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurato in cassazione se la doglianza si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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