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Sentenza

Sentenza del 02/09/2022 n. 26004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T.M. impugnava la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi con cui erano stati impugnati quattro avvisi di accertamento notificati alla Delta Power s.r.l. (accertamenti IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004 e 2005, fondati su verifiche bancarie per carenza di contabilità). Il ricorrente sosteneva che gli atti erano nulli perché notificati ad una società già estinta e cancellata dal Registro delle imprese, perciò rilevabili d'ufficio, e che egli, notificatario in qualità di ex legale rappresentante ed ex socio, aveva comunque legittimazione ad impugnare. La CTR aveva invece ritenuto che la società era stata cancellata il 31/01/2006 e gli avvisi notificati nel 2009; perciò il T. non aveva più poteri né interesse a proporre ricorso in nome di una società estinta e i ricorsi dei quali era stato proponente/procuratore erano inammissibili per difetto di legittimazione processuale.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima della notificazione degli avvisi d'accertamento e dell'inizio del giudizio di primo grado, comporta il difetto di capacità processuale e la conseguente improcedibilità dell'azione promossa dall'ex rappresentante; di conseguenza il ricorso è infondato. Ha altresì rilevato che la disciplina che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria ai fini degli atti tributari (D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, art. 28, comma 4) non è applicabile al caso concreto perché normativa successiva e non retroattiva. Poiché la giurisprudenza rilevante si è consolidata dopo l'introduzione del giudizio, la Corte ha compensato le spese processuali. Ha dato atto anche degli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

    La Corte applica la regola secondo cui la cancellazione determina l'estinzione della società; se la cancellazione è anteriore alla notificazione degli atti impositivi e all'instaurazione del giudizio, il rappresentante non ha più capacità/legittimazione processuale a proporre ricorsi in nome della società estinta.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui a quest'articolo ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La norma differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, ma la Corte osserva che la disposizione non ha efficacia retroattiva: si applica solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata successivamente alla sua entrata in vigore (13/12/2014). Nel caso di specie la cancellazione (2006) è anteriore e quindi il differimento non opera.

  • art. 2462 c.c.

    Richiamato dal ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Corte; la decisione si incentra invece sull'effetto estintivo della cancellazione ex art. 2495 c.c. e sul difetto di legittimazione processuale.

  • art. 75 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in ordine alla nullità degli atti, ma la Corte non ha ritenuto prevalente l'argomento della nullità formale dell'avviso indirizzato a società estinta, essendo invece decisivo il profilo della improcedibilità per difetto di capacità processuale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso se dovuto; tali aspetti procedurali sono richiamati e si dà disposizione formale in sentenza.

Massime di principio

  • Se la società è stata cancellata dal Registro delle imprese prima della notificazione dell'avviso di accertamento e prima dell'avvio del giudizio, la società è estinta e il suo (ex) rappresentante non ha capacità processuale né legittimazione per proporre ricorsi in nome della società; l'azione è improcedibile.
  • La nullità di un atto notificato ad una società estinta è un profilo distinto dalla capacità processuale: anche se l'atto potrebbe essere impugnabile per nullità formale, l'assenza di capacità processuale del soggetto che ha introdotto il giudizio determina comunque l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione.
  • La norma che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria ai fini tributari (D.Lgs. 175/2014, art. 28) opera solo per le cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore e non retroattivamente; verificare la data di richiesta di cancellazione per valutare l'applicabilità del differimento.
  • Prima di proporre impugnazioni in nome di una società, è essenziale verificare lo stato della stessa nel Registro delle imprese e la sussistenza della capacità/legittimazione del rappresentante: omissioni nella verifica camerale possono rendere il ricorso inammissibile.
  • Se si contesta la validità di una notificazione fatta ad una società cancellata, valutare due possibili vie: (a) eccepire la nullità formale dell'atto (ma attenzione al profilo della capacità processuale di chi impugna), (b) agire personalmente contro l'Amministrazione o far valere diritti in via successiva nei limiti e termini previsti dal codice civile (es. azioni dei creditori verso soci o liquidatori entro i termini stabiliti).
  • In presenza di giurisprudenza sopravvenuta che chiarisce la materia, il giudice può compensare le spese; tuttavia la posizione processuale del ricorrente va valutata secondo il diritto applicabile al momento degli atti contestati.

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