Ordinanza n. 624/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA prot. (I1G) n. -OMISSIS- presentata da -OMISSIS- per apertura di attività di “somministrazione di alimenti e bevande” presso centro sportivo “-OMISSIS-”, in Buccinasco, via-OMISSIS- e del divieto di prosecuzione dell’attività prot. n. -OMISSIS- del 2.03.2026, dell’avvio del procedimento con nota prot. n. -OMISSIS- del 13.02.2026, del parere urbanistico/edilizio n. -OMISSIS- del 1.12.2025, per quanto occorre possa, del verbale ispettivo della Polizia Locale del Comune di Buccinasco del 4.02.2026 e della relativa annotazione del 5.02.26, nonché di ogni altro atto presupposto antecedente, successivo o comunque connesso all’annullamento della SCIA presentata dalla -OMISSIS- ed in particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole di cui al PGT vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2021, asseritamente violate; nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela della SCIA e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso un centro sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando anche domanda risarcitoria, il provvedimento comunale che aveva annullato in autotutela la SCIA presentata per l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso un centro sportivo e aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono stati inoltre contestati l’avvio del procedimento, il parere urbanistico-edilizio, il verbale ispettivo della Polizia Locale e gli ulteriori atti presupposti, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT comunale, ritenute dall’amministrazione violate. In sede cautelare sono state prospettate questioni relative al superamento del termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela, poiché l’annullamento era intervenuto circa un anno dopo la presentazione della SCIA; all’omessa ponderazione degli interessi coinvolti, inclusi l’interesse dell’impresa alla conservazione dell’azienda e alla salvaguardia dei livelli occupazionali; nonché al contrasto della restrizione con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza, richiamando il d.l. n. 223/2006 e la direttiva 2006/123/CE, in quanto la limitazione dell’attività economica non avrebbe trovato chiaro fondamento nelle norme tecniche del PGT.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, che le questioni concernenti il termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela, la ponderazione degli interessi coinvolti e la compatibilità della restrizione con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza non fossero prima facie infondate e meritassero un approfondito esame nella fase di merito a cognizione piena. Il giudice ha rilevato inoltre il periculum in mora, poiché la protrazione della chiusura avrebbe potuto compromettere l’intero complesso aziendale, determinando un danno difficilmente integralmente ristorabile per equivalente monetario. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito al 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare.
d.l. n. 223/2006
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di libertà di stabilimento e concorrenza applicabili alle restrizioni dell’attività economica.
Direttiva 2006/123/CE
È richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla compatibilità della restrizione dell’attività economica con la libertà di stabilimento e i principi concorrenziali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la prospettata violazione del termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela, unitamente all’omessa ponderazione degli interessi coinvolti e alla possibile incidenza della misura sui principi di libertà di stabilimento e concorrenza, integra un profilo di fumus sufficiente a giustificare l’approfondimento nella fase di merito quando non possa escludersi prima facie la fondatezza delle censure.
- La chiusura di un’attività economica può integrare il periculum in mora quando la sua protrazione rischi di compromettere l’intero complesso aziendale e il danno conseguente risulti difficilmente integralmente ristorabile mediante il solo risarcimento per equivalente.
- In presenza di questioni giuridiche complesse meritevoli di cognizione piena e di un danno cautelare potenzialmente irreversibile o difficilmente risarcibile, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato rinviando la compiuta valutazione della legittimità dell’azione amministrativa alla fase di merito.
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