Sentenza del 03/05/2019 n. 11638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di 124.172,53 euro, oltre agli interessi legali, ritenendo che sulla liquidazione della propria quota di partecipazione al fondo dovesse essere applicata la ritenuta IRPEF del 12,50%, anziché quella del 32,84% applicata dal sostituto d’imposta E. Dopo un iniziale accoglimento parziale da parte della CTP, la CTR aveva negato ogni diritto al rimborso. La Corte di cassazione aveva cassato la precedente sentenza e rinviato la causa alla CTR, che in sede di riassunzione aveva nuovamente rigettato le richieste del contribuente. P.A. aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un accordo transattivo il 28 gennaio 2019. L’Agenzia si è impegnata a riconoscere il rimborso nella misura concordata e P.A. ha rinunciato al ricorso; l’Agenzia ha rinunciato al controricorso. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ha compensato integralmente le spese tra le parti e ha escluso il pagamento del doppio contributo unificato. La sentenza non contiene una decisione definitiva della Corte sul merito dell’aliquota applicabile, poiché la controversia è terminata per accordo tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 (T.U.I.R.)
La norma è richiamata con riferimento all’aliquota IRPEF del 32,84% applicata dal sostituto d’imposta e contestata dal contribuente, che sosteneva dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50%. La Corte non ha però definito nel merito quale aliquota fosse corretta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 44
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo tributario. Nel caso concreto, la rinuncia del contribuente, accettata dalla controparte, ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Norme sul contributo unificato, come interpretate da Cass. n. 14782/2018 e Cass. n. 31732/2018
Quando l’estinzione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta, come una rinuncia intervenuta dopo un accordo transattivo, non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un accordo durante il giudizio di cassazione e il ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare estinto il processo senza pronunciarsi definitivamente sulle questioni sostanziali controverse.
- Un accordo con l’amministrazione finanziaria può chiudere la lite anche dopo decisioni sfavorevoli nei precedenti gradi, purché siano definiti chiaramente l’importo riconosciuto, gli obblighi reciproci e la rinuncia agli atti o al ricorso.
- La compensazione delle spese è possibile quando viene concordata dalle parti e recepita dal giudice.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia non equivale a una vittoria nel merito: l’eventuale vantaggio del contribuente deriva dall’accordo transattivo e non da una pronuncia giudiziale che riconosca l’aliquota richiesta.
- In controversie fiscali analoghe, occorre distinguere tra la fondatezza giuridica della pretesa tributaria e la possibilità di definire la lite mediante accordo, rimborso concordato o altra soluzione transattiva.
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