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Ordinanza

Ordinanza n. 2298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto dell’Amministrazione dell’interno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di sospensione cautelare. Il testo non indica né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti in primo grado o in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato, dopo un esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto che l’appello non presentasse sufficienti profili di fondatezza tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito e che non emergesse con immediata evidenza la fondatezza delle questioni dedotte. Ha quindi respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente il diniego di tutela cautelare disposto dal TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; l’appello è stato respinto all’esito del sommario esame della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, il giudice amministrativo respinge la domanda di sospensione quando, all’esito del sommario esame proprio della fase, non emergono con immediata evidenza sufficienti profili di fondatezza dell’impugnazione tali da far ipotizzare un esito favorevole nel merito.
  • Il rigetto dell’appello cautelare contro un’ordinanza del TAR che abbia negato la sospensione comporta la conferma del diniego di tutela cautelare, senza anticipare la decisione definitiva sul merito della controversia.
  • In presenza di un appello cautelare respinto, le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti quando il giudice lo ritenga giustificato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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