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Sentenza

Sentenza n. 864/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Toscana che aveva liquidato in euro 800,00, oltre accessori, le spese del giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero appellato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva ottenuto dal TAR l'accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito delle somme dovute. L'appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenuta troppo bassa e inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato, nonché lesiva del decoro professionale. L'appellante sosteneva che il TAR avrebbe dovuto liquidare almeno euro 3.613,00, o comunque un importo conforme ai parametri tariffari, e che la natura seriale e la non particolare complessità della controversia non avrebbero consentito di scendere al di sotto dei minimi. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la liquidazione di euro 800,00 effettuata dal TAR, considerando che la controversia riguardava un'unica questione giuridica, il mancato pagamento di un credito pecuniario definito, ed era caratterizzata da elevata serialità e da numerosi precedenti analoghi. La quantificazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, purché non conduca a somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non costituendo una deroga autonoma al principio della soccombenza, può essere valorizzata per ridurre il compenso parametrico, in quanto indice di un minore impegno difensivo. Il richiamo dell'appellante a una precedente pronuncia è stato ritenuto inconferente, perché riferita a una diversa controversia sul silenzio-inadempimento relativo al riconoscimento di un titolo estero. Le spese del grado d'appello sono state compensate, in ragione della costituzione solo formale del Ministero e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di penalità di mora in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È stato utilizzato dal Collegio per motivare la decisione mediante richiamo a precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.

  • D.M. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri forensi devono assicurare proporzione tra prestazione professionale e compenso; nella loro applicazione il giudice può considerare la non particolare complessità e la serialità della controversia.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    La proporzionalità del compenso all'importanza dell'opera giustifica la valorizzazione del minore impegno difensivo connesso a controversie seriali e semplici.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dall'appellante con riguardo alla disciplina della liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza; il giudice amministrativo ha tuttavia ritenuto legittima la quantificazione discrezionale non simbolica del compenso.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È stato richiamato dall'appellante a sostegno dell'asserita inderogabilità dei minimi tariffari, tesi non accolta dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice; il giudice amministrativo deve motivare specificamente la decisione sulle spese soprattutto quando si discosta dalla regola della soccombenza.
  • La serialità del contenzioso, pur non costituendo un'autonoma deroga al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso secondo i parametri forensi, poiché rappresenta un indice del minore impegno difensivo richiesto.
  • La non particolare complessità della controversia e la trattazione di un'unica questione giuridica possono giustificare una liquidazione delle spese inferiore ai valori medi dei parametri forensi, purché il compenso non sia meramente simbolico né lesivo del decoro professionale.
  • Il rispetto dei parametri forensi richiede una commisurazione proporzionata tra compenso e importanza dell'opera professionale, ma non impone automaticamente la liquidazione dei valori medi o dell'importo richiesto dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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