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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2313/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua domanda di riabilitazione. Guccio Gucci aveva patteggiato per bancarotta fraudolenta per distrazione e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, commessi mediante alienazioni simulate, altri atti fraudolenti e distrazione di somme e beni, e non ha estinto integralmente i debiti derivanti da tali condotte. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto irrilevanti le transazioni intervenute con alcuni creditori e le trattative della fase fallimentare, ha sottolineato l'assenza di soddisfacimento completo dei crediti dell'Erario e di due creditori che non si sono neppure presentati al banco fallimentare, e ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova documentale né della riparazione integrale del danno né di una impossibilità economica oggettiva e incolpevole a pagare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la sentenza di patteggiamento, una volta irrevocabile, contiene un accertamento rilevante anche sull'entità delle distrazioni e delle sottrazioni e non può essere rimessa in discussione nel procedimento di sorveglianza. Per la concessione della riabilitazione è richiesta la prova concreta dell'eliminazione delle conseguenze civili del reato: il pagamento integrale dei crediti o, in mancanza, la prova documentale di una impossibilità economica effettiva. Le transazioni con singoli creditori e gli accordi intervenuti non definiscono automaticamente la misura del danno risarcibile agli effetti della riabilitazione. Poiché il ricorrente non ha provato né il pagamento integrale né un'obiettiva impossibilità a soddisfare i crediti, l'istanza è stata respinta e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento produce un accertamento ex actis e, una volta irrevocabile, vincola quanto attiene ai fatti compresi nell'imputazione, inclusa l'entità delle sottrazioni/distrazioni nei reati di bancarotta

  • Sez. 1, n. 16026 del 12/04/2006, Rv. 234135 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, anche con sentenza di patteggiamento equiparata a condanna, il Tribunale di sorveglianza deve accertare se il condannato si sia attivato per eliminare le conseguenze civili del reato; l'adempimento delle obbligazioni civili è indice di emenda

  • Sez. 1, n. 5767 del 08/01/2010, Rv. 246564 (giurisprudenza)

    Richiamata in sentenza come principio non applicabile alla riabilitazione nel senso che un accordo transattivo non è di per sé sufficiente a provare l'integrale riparazione richiesta per la riabilitazione

  • Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, Rv. 253182 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il richiedente la riabilitazione deve allegare e provare o l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o l'impossibilità economica a soddisfarle

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento, una volta irrevocabile, ha valore accertativo anche sull'entità delle distrazioni o sottrazioni e non può essere rimessa in discussione nel procedimento di riabilitazione
  • Per ottenere la riabilitazione dopo reati che hanno cagionato conseguenze patrimoniali la prova della riparazione deve essere concreta: pagamento integrale dei crediti o documentazione rigorosa che dimostri l'impossibilità economica a pagare
  • Accordi transattivi con singoli creditori o pagamenti effettuati da terzi non sostituiscono automaticamente la prova dell'integrale soddisfacimento delle obbligazioni richieste ai fini della riabilitazione
  • La curatela fallimentare non poteva transigere riguardo ai crediti erariali: la mancata soddisfazione integrale dell'Erario è elemento rilevante ai fini della negazione della riabilitazione
  • L'onere della prova grava sul richiedente la riabilitazione: deve documentare sia l'effettiva riparazione sia, se invocata, l'impossibilità a riparare in modo oggettivo e verificabile

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