Cassazione Civile, Ordinanza n. 15248/2025 del 07/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e la presupposta cartella di pagamento relativi a IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2006. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR Lombardia aveva rigettato l'impugnazione ritenendo valida la notifica della cartella tramite raccomandata del 25/08/2011, sufficiente l'estratto di ruolo e generico il disconoscimento della relata, oltre che infondata l'eccezione di prescrizione per effetto dell'interruzione derivante dalla successiva intimazione del 24/10/2015. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi, denunciando vizi di motivazione e violazione di legge in tema di notifica della cartella e degli atti presupposti, necessità della produzione della cartella e della prova della correlazione con la relata, erroneità della valutazione sul disconoscimento della notifica, mancata produzione dell'originale del ruolo e della relata, nonché erronea statuizione sulla prescrizione/decadenza del credito (invocando l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale anziché decennale). Le controparti hanno resistito e hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere perché il debito residuo era di importo inferiore a 1.000 euro ed era rientrante nello stralcio automatico previsto dall'art. 4 d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il carico iscritto a ruolo era di importo residuo pari a euro 906,53 e rientrava nello stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ha quindi affermato che l'annullamento opera automaticamente ex lege, senza necessità di sgravio formale, con conseguente estinzione del processo per la lite relativa alla cartella e all'intimazione. Ha inoltre disposto la compensazione automatica delle spese di lite. Non essendo il ricorso definito nel merito ma per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non vi è stata pronuncia sulle censure di notifica e prescrizione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono i parametri formalmente invocati nei motivi di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge, vizi di motivazione e nullità della sentenza.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e le modalità di prova della notifica.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
È evocato dal ricorrente come norma sulla notificazione degli atti tributari in caso di consegna a persona diversa dal destinatario o irreperibilità relativa.
art. 7, comma 6, legge n. 890 del 1982
È richiamato dal ricorrente in relazione all'invio della raccomandata informativa nella notificazione postale.
art. 140 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente quale disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa, con necessità di raccomandata informativa.
art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982
È richiamato dal ricorrente in tema di completamento della notifica postale con avviso informativo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
È invocato dal ricorrente per sostenere che tra l'anno del debito e la notifica dell'intimazione sarebbe maturata la decadenza dell'azione esattoriale.
art. 2953 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della prescrizione decennale derivante da titolo giudiziale o assimilato e l'operatività, invece, del termine quinquennale.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
"i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati"
La Corte lo interpreta nel senso che lo stralcio opera automaticamente, ipso iure, per il singolo carico affidato nel periodo indicato e di importo residuo non superiore a 1.000 euro, con estinzione del processo se la pretesa è oggetto di lite.
art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019
È richiamato per il successivo adeguamento contabile degli enti creditori sulla base degli elenchi trasmessi dall'agente della riscossione.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
È richiamato in via analogica per affermare che, anche nella cessazione della materia del contendere dovuta allo stralcio, le spese non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2010 opera di diritto, senza bisogno di un provvedimento formale di sgravio, quando ne ricorrano i presupposti oggettivi e temporali.
- Ai fini del limite di valore rileva il singolo carico affidato, non l'importo complessivo della cartella: una cartella anche superiore a 1.000 euro può rientrare nello stralcio se ciascun carico è sotto soglia.
- Quando il tributo oggetto del giudizio è annullato ex lege per effetto dello stralcio automatico, la controversia sul relativo atto esecutivo o prodromico diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di annullamento ope legis del carico, la cartella di pagamento impugnata deve considerarsi priva di effetti nella lite pendente e non residua spazio per una decisione sulle censure di merito relative a notifica, decadenza o prescrizione.
- La cessazione della materia del contendere conseguente allo stralcio automatico comporta la compensazione delle spese di lite, in linea con la disciplina delle definizioni agevolate previste dal medesimo decreto-legge.
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