Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05509/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, emesso dal Comune su più immobili di proprietà della contribuente. In appello la CTR aveva accolto il ricorso solo in parte, riconoscendo il beneficio dell'abitazione principale per alcuni beni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione perché privo dell'indicazione del classamento, della rendita catastale e dei moltiplicatori utilizzati, oltre che erroneo nella classificazione di gran parte degli immobili. Nel corso del giudizio gli eredi hanno inoltre chiesto la disapplicazione delle sanzioni amministrative, per il sopravvenuto decesso della contribuente, invocando la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni pecuniarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni irrogate con l'avviso di rettifica IMU, perché non trasmissibili agli eredi ai sensi dell'art. 7 L. 689/1981, e ha rigettato per il resto il ricorso. Quanto alla censura sulla motivazione dell'avviso, l'ha ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano trascritto né allegato l'atto impositivo né i passi rilevanti della sua motivazione. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, in materia di ICI e IMU, la motivazione dell'accertamento è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, e la Corte ha dato atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    È richiamato quale parametro generale della motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 7, L. n. 689 del 1981

    Le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi; la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligazione sanzionatoria.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione del decesso può essere prodotta in sede di legittimità ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione il difetto di motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riprodurre o allegare il contenuto essenziale dell'atto e indicare specificamente i passaggi ritenuti erronei; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • In materia di ICI e IMU, la motivazione dell'avviso è sufficiente se rende conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa tributaria e i fatti astrattamente giustificativi dell'imposizione, così da consentire una difesa effettiva.
  • Le questioni sulla reale sussistenza dei presupposti impositivi e sulla corretta quantificazione del tributo appartengono al merito dell'impugnazione e non possono essere affrontate in cassazione senza un'adeguata base testuale del ricorso.
  • Le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi del trasgressore; se il decesso è documentato anche nel giudizio di legittimità, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.