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Sentenza

Sentenza n. 653/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della determinazione del settore lavori pubblici e servizio tecnologico del Comune di San Felice Circeo n. 1042 del 29.12.2025 pubblicata sull’albo pretorio in pari data ed avente ad oggetto “affidamento conferimento anno 2026 dei rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel territorio comunale cod. EER 20.03.01 presso l’impianto di RIDA Ambiente S.r.l. di Aprilia” nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto connesso o conseguenziale ancorché sconosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 aprile 2026, per l’annullamento - del contratto per gli anni 2026-2027 stipulato tra il Comune di San Felice Circeo e la società RIDA Ambiente S.r.l. in data 31.12.2025 avente ad oggetto “contratto per affidamento servizio di recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati di cui al EER 20.03.01 periodo dal 01.01.2026 al 01.01.2027” e conosciuto dalla ricorrente in data 23.02.2026 a seguito del deposito nel presente giudizio; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da R.I.D.A. Ambiente S.r.l. in data 20 febbraio 2026, per l’accertamento e la declaratoria - di nullità, per contrasto con il giudicato recato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7208 del 22.08.2024, dei titoli autorizzatori che legittimerebbero la ricorrente, nella sua stessa prospettazione, ad operare nel mercato del trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati aventi codice EER 20.03.01 e, quindi, ad ambire all’affidamento che costituisce l’oggetto del giudizio (relativo all’affidamento aventi codice CIG B9D904F4D0);

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento diretto del servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati EER 20.03.01 alla società titolare dell’impianto di Aprilia, nonché il successivo contratto di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di affidamento diretto del servizio per l’anno 2026 e, con motivi aggiunti, il contratto stipulato per il periodo 2026-2027. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi del d.lgs. 36/2023, della buona fede, della tutela dell’affidamento e dell’accesso al mercato, sostenendo che il proprio impianto fosse autorizzato dal 2024 a ricevere e trattare i rifiuti indifferenziati EER 20.03.01 e che non sussistesse l’unicità dell’impianto della controinteressata né una situazione di urgenza tale da giustificare l’affidamento diretto. Ha inoltre denunciato l’illegittimo frazionamento dell’appalto, assumendo che l’affidamento riguardasse in realtà il biennio 2026-2027 e che il Comune avesse artificiosamente indicato il solo valore annuale per eludere la disciplina sull’evidenza pubblica. Ha dedotto, infine, la violazione del principio di rotazione, poiché la controinteressata avrebbe gestito il medesimo servizio per più anni consecutivi. Con i motivi aggiunti ha contestato il contratto per l’illegittimo frazionamento, per la violazione del termine di standstill e per l’asserita illegittimità della tariffa applicata, ritenuta difforme dalla disciplina regionale e dalle deliberazioni ARERA. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto a far dichiarare la nullità, per contrasto con il giudicato, dei titoli autorizzatori dell’impianto della ricorrente, deducendo il conseguente difetto di interesse e legittimazione a impugnare l’affidamento.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorso principale e lo ha respinto. Ha ritenuto che, secondo il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, l’unico impianto di trattamento meccanico biologico individuato per l’ATO di Latina fosse quello gestito dalla controinteressata ad Aprilia. L’impianto della ricorrente, pur incluso nell’elenco regionale degli impianti minimi e potenzialmente utilizzabile in via sussidiaria o emergenziale, non era stato incluso a pieno titolo nel piano regionale come impianto destinato al soddisfacimento del fabbisogno ordinario dell’ATO. La sua piena operatività avrebbe richiesto una modifica del piano regionale, atto di competenza del Consiglio regionale, non superabile da determinazioni dirigenziali o da altri atti amministrativi. Da ciò il Collegio ha tratto la legittimità della scelta comunale di affidare il servizio all’unico impianto individuato dal piano e ha escluso la violazione dei principi di concorrenza, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento. Poiché la ricorrente non poteva aspirare all’affidamento del servizio nello stato della pianificazione vigente, il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure sul frazionamento dell’appalto e sulla rotazione, nonché tutti i motivi aggiunti relativi al contratto, non residuando un interesse personale, diretto, concreto e attuale a contestarne gli ulteriori vizi. Per la stessa ragione è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata, diretto esclusivamente a paralizzare l’impugnazione della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023

    I principi generali del codice dei contratti pubblici, inclusi accesso al mercato, buona fede, affidamento, concorrenza, economicità ed efficacia, non risultano violati quando l’affidamento è disposto in favore dell’unico impianto individuato dalla pianificazione regionale vigente per il trattamento dei rifiuti dell’ATO.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È stato indicato quale base normativa dell’affidamento diretto contestato; la sentenza ne valuta la legittimità alla luce della situazione di assenza di concorrenza derivante dalla pianificazione regionale.

  • art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente contro l’asserito frazionamento artificioso dell’appalto; la relativa censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 49, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione del principio di rotazione; la censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione all’affidamento diretto e all’asserito frazionamento dell’appalto; la relativa questione non è stata esaminata nel merito per carenza sopravvenuta di interesse.

  • artt. 196 e 199 d.lgs. 152/2006

    Sono richiamati quale fondamento della pianificazione regionale e della regola secondo cui i rifiuti urbani indifferenziati devono essere trattati negli impianti individuati dal piano regionale per l’ATO di riferimento.

  • art. 7 l. regionale Lazio n. 27/1998

    Attribuisce al Consiglio regionale la competenza sul piano regionale di gestione dei rifiuti; la modifica della pianificazione non può essere sostituita da un atto dirigenziale.

  • art. 37 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dal Comune per sostenere che i riferimenti biennali a quantitativi e spesa costituivano stime previsionali di programmazione e non dimostravano necessariamente un affidamento biennale; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi; il TAR ha riaffermato principi già espressi dalla propria Sezione in controversie analoghe.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle controversie in materia di affidamenti pubblici.

Massime di principio

  • Quando la pianificazione regionale dei rifiuti individua un unico impianto per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati di un determinato ATO, il Comune può affidare il relativo servizio a tale impianto senza violare i principi di concorrenza, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento, finché la pianificazione non venga modificata.
  • L’inclusione di un impianto nell’elenco regionale degli impianti minimi non equivale alla sua piena individuazione quale impianto ordinariamente destinato al soddisfacimento del fabbisogno dell’ATO: tale inclusione consente, secondo la sentenza, l’utilizzo in via sussidiaria o emergenziale, ma non fonda di per sé un diritto a concorrere agli affidamenti ordinari.
  • Un’autorizzazione regionale all’esercizio di un impianto non può prevalere sulla diversa e vincolante disciplina contenuta nel piano regionale dei rifiuti, adottato dall’organo competente; per legittimare pienamente l’operatività dell’impianto nell’ATO è necessaria la modifica della pianificazione regionale.
  • L’operatore che, in base alla pianificazione regionale vigente, non può aspirare all’affidamento del servizio non ha un interesse personale, diretto, concreto e attuale a contestare ulteriori vizi dell’affidamento, quali il frazionamento dell’appalto, la violazione della rotazione o l’illegittimità del contratto; tali censure sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata per privare il ricorrente dell’interesse alla decisione è improcedibile quando l’interesse del ricorrente sia già venuto meno per effetto della decisione sul ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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