Parere n. 882/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da-OMISSIS-, contro Legione Carabinieri -OMISSIS- - Comando Provinciale di -OMISSIS-, avverso provvedimento n. 262/8/2022 del 12 gennaio 2023 irrogativo di sanzione disciplinare di gg. tre di consegna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. 262/8/2022 del 12 gennaio 2023, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata per avere preso parte a una lite con un giovane finanziere, ritenuta lesiva dell'immagine dell'Arma anche per il risvolto mediatico dell'accaduto. Ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento, perplessità dell'azione amministrativa, difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa. In particolare, ha sostenuto che dagli atti non emergessero elementi sufficienti a provare gli addebiti, che non fosse stata svolta un'adeguata istruttoria sulla propria versione dei fatti e che il provvedimento sanzionatorio non desse conto, neppure per relationem, delle prove a carico e a discarico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. La contestazione del ricorrente è stata qualificata come diretta, in larga parte, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della gravità della condotta, attività sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, sproporzione abnorme o travisamento, nella specie non ravvisati. È stata ribadita l'ampia discrezionalità dell'amministrazione militare nella contestazione dell'addebito, nella qualificazione disciplinare della condotta e nella scelta della sanzione, purché l'addebito sia sufficientemente specifico e il provvedimento non presenti vizi manifesti. Le doglianze relative al diritto di difesa e al difetto di istruttoria sono state respinte perché dagli atti risultavano un'attività istruttoria volta alla ricostruzione dei fatti, una contestazione chiara e circostanziata e la presentazione di memorie difensive da parte del militare. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso straordinario è stato quindi rigettato.
Osservazioni
Valutazione dei fatti e misura della sanzione
Le censure mirano a sostituire la ricostruzione e la valutazione del ricorrente a quelle dell'amministrazione. In materia disciplinare militare, la valutazione dei fatti, della loro gravità e della sanzione applicabile è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità, evidente travisamento, manifesta irragionevolezza o sproporzione abnorme.
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa
La doglianza è infondata perché dagli atti risultano una contestazione chiara e circostanziata, idonea a consentire l'esercizio della difesa, e l'effettiva presentazione di memorie difensive da parte del militare.
Istruttoria
Non sussiste il dedotto difetto di istruttoria, poiché la documentazione versata in atti dimostra lo svolgimento di attività istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti.
Motivazione del provvedimento disciplinare
La censura relativa al difetto di motivazione è infondata: il provvedimento impugnato risulta correttamente e congruamente motivato.
Limiti del ricorso straordinario
L'impugnazione deve fondarsi su motivi di legittimità relativi al provvedimento impugnato e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito degli apprezzamenti amministrativi.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è esaminato sulla base di motivi di legittimità relativi all'atto impugnato e non consente la sostituzione delle valutazioni di merito dell'amministrazione con quelle del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base di tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, la valutazione dei fatti, della loro gravità e della sanzione applicabile costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede di legittimità soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente travisamento o sproporzione abnorme.
- La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica da consentire al militare di comprendere l'addebito e di esercitare concretamente il diritto di difesa; tale requisito risulta soddisfatto quando la contestazione sia chiara e circostanziata e l'interessato abbia potuto presentare memorie difensive.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o la sostituzione delle valutazioni del ricorrente a quelle dell'autorità amministrativa, dovendo essere fondato su vizi di legittimità dell'atto impugnato.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando dalla documentazione procedimentale emerga lo svolgimento di accertamenti diretti alla ricostruzione dei fatti contestati e alla valutazione della posizione dell'interessato.
- Il provvedimento disciplinare è adeguatamente motivato quando consente di comprendere le ragioni della sanzione e risulta congruente con l'istruttoria svolta, anche senza accogliere la ricostruzione alternativa prospettata dal destinatario.
Sanzione disciplinare di tre giorni di consegna a carico di un militare dell'Arma dei Carabinieri
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare dell'Arma dei Carabinieri contro il provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, in relazione alla partecipazione a una lite con un giovane finanziere, ritenuta lesiva dell'immagine dell'Arma anche per la rilevanza mediatica dell'episodio.
Premesse e richiesta
Il procedimento disciplinare era stato avviato con una nota del 22 novembre 2022. Il ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento sanzionatorio del 12 gennaio 2023, deducendo travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento, perplessità dell'azione amministrativa, difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Secondo il ricorrente, gli atti non avrebbero dimostrato adeguatamente la sua responsabilità, non sarebbe stata svolta un'istruttoria effettiva sulla propria versione dei fatti e il provvedimento non avrebbe indicato, neppure mediante motivazione per relationem, gli elementi posti a fondamento della sanzione e quelli eventualmente favorevoli alla sua posizione. Il Ministero della Difesa ha concluso per il rigetto del ricorso.
Limiti del sindacato sulla discrezionalità disciplinare
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti e la scelta della tipologia e della misura della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Tale valutazione non può essere sostituita da quella del giudice o del ricorrente e resta sindacabile soltanto in presenza di vizi manifesti, quali illogicità, irragionevolezza, travisamento o sproporzione abnorme.
La Sezione ha richiamato, tra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629, sez. IV, n. 5053 del 2017, sez. IV, n. 1302 del 2017, e 20 aprile 2018, n. 1757, nonché Consiglio di Stato, sez. II, 30 marzo 2022, n. 2337, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858, sez. IV, n. 235 del 2021 e 27 luglio 2020, n. 4761.
Esame delle doglianze sul merito della condotta
Le argomentazioni del ricorrente sono state ritenute inammissibili nella parte in cui proponevano una personale ricostruzione della vicenda e miravano a sostituire le proprie valutazioni a quelle dei superiori gerarchici circa la configurazione di una condotta reprensibile e sanzionabile.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il ricorso straordinario deve essere fondato su motivi di legittimità relativi al provvedimento impugnato e non su valutazioni di merito. È stato richiamato anche il precedente parere del Consiglio di Stato sull'affare n. 406/2016 del 12 ottobre 2016.
Istruttoria e diritto di difesa
Le censure relative alla compressione del diritto di difesa e al difetto di istruttoria sono state respinte. Dalla documentazione acquisita risultava lo svolgimento di un'attività istruttoria diretta alla ricostruzione dei fatti, nonché una contestazione chiara e circostanziata degli addebiti.
La Sezione ha inoltre rilevato che il militare aveva concretamente esercitato il proprio diritto di difesa mediante la presentazione di memorie nel corso del procedimento amministrativo. Non è stata quindi ravvisata alcuna compromissione del contraddittorio procedimentale.
Motivazione del provvedimento
È stata respinta anche la doglianza relativa al difetto di motivazione. Dall'esame dell'atto impugnato il provvedimento è risultato correttamente e congruamente motivato, senza evidenti profili di abnormità o di illogicità.
Conclusioni
Poiché il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito, motivato e immune da vizi manifesti nella valutazione disciplinare, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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