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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20168/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TASI per il 2014, confermato in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, anzitutto, la legittimazione processuale della società concessionaria a stare in giudizio in luogo del comune e la prova dei poteri del suo rappresentante; ha poi dedotto la nullità della procura alle liti della controricorrente; ha sostenuto che la mancata costituzione del comune integrasse riconoscimento del diritto azionato e determinasse nullità della sentenza per omesso rilievo di tale effetto; ha denunciato un vizio motivazionale della sentenza d'appello in punto di legittimazione del funzionario; ha lamentato, come omesso esame di fatti decisivi, l'erronea classificazione catastale di alcuni immobili, assumendo che fossero in categoria E e che una particella fosse seminativo con conseguente errato calcolo della TASI; infine ha eccepito la nullità dell'avviso per mancata attestazione di conformità della copia notificata all'originale informatico. La controricorrente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società concessionaria aveva depositato il contratto di affidamento del servizio e, comunque, il motivo era generico e non autosufficiente; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità sulla procura; ha reputato manifestamente infondato il terzo, escludendo che la mancata costituzione del comune equivalga a riconoscimento del diritto avverso; ha respinto il quarto perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente al minimo costituzionale e non meramente apparente; ha dichiarato inammissibile il quinto per la presenza di doppia conforme, osservando anche nel merito che la destinazione a pubblico servizio non comporta automaticamente l'accatastamento in categoria E; ha dichiarato inammissibile il sesto perché la nullità dell'avviso non era stata dedotta nel giudizio di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione processuale della concessionaria; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla asserita nullità della procura alle liti; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per la forma della procura alle liti e per distinguere tra procura in calce e procura separata.

  • art. 7, L. 212 del 2000

    invocato dal ricorrente per difetto di motivazione dell'atto impositivo; la censura non è stata accolta.

  • art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato in relazione alla dedotta erronea classificazione catastale degli immobili ai fini TASI/ICI-like.

  • art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato per la dedotta nullità dell'avviso notificato senza attestazione di conformità all'originale informatico; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997

    la Corte richiama il principio secondo cui, se il comune affida il servizio di accertamento e riscossione a terzi, il concessionario assume il potere di accertamento e la legittimazione processuale nelle relative controversie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, il cui vizio ricorre solo se mancante o meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, soggetta al medesimo standard minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    indicato come fonte del requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i motivi formulati come nullità della sentenza o dell'atto processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando il comune affida a terzi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997, il concessionario è legittimato a stare in giudizio nelle controversie relative agli atti emessi in tale veste; se il contribuente contesta la legittimità della delega, deve indicarne specificamente i profili di illegittimità.
  • La censura sulla procura alle liti è inammissibile se non specifica in modo chiaro la collocazione materiale della procura e la sua conformità ai requisiti dell'art. 83 c.p.c.
  • La mancata costituzione del comune intimato non equivale, di per sé, a riconoscimento della pretesa del contribuente e non determina nullità della sentenza per omesso rilievo di un inesistente effetto confessori o adesivo.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione si configura solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione o la motivazione sia meramente apparente, secondo il parametro del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta nel giudizio di primo grado.
  • La destinazione di un immobile a pubblico servizio non comporta automaticamente l'accatastamento in categoria E, potendo il servizio essere svolto anche con modalità commerciali o imprenditoriali.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente richiamare genericamente atti o vizi, occorrendo allegare e precisare i fatti e le ragioni poste a fondamento delle censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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