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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23572 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la liquidazione delle imposte complementari INVIM e di registro conseguente alla rettifica del valore di un immobile ceduto nel 1994, per il quale le parti avevano scelto il sistema automatico di valutazione previsto dalla legge n. 154 del 1988, art. 12. Nel giudizio di rinvio era stato ritenuto che l'avviso di liquidazione non contenesse elementi sufficienti per consentire al contribuente di verificare la correttezza della pretesa fiscale, quali gli estremi catastali, i dati completi di classamento e il criterio seguito. Tuttavia, in Cassazione, la questione decisiva è stata processuale: l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un ricorso per revocazione contro la sentenza d'appello e, successivamente, il ricorso per cassazione oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica del ricorso per revocazione. L'Agenzia sosteneva, in sostanza, che il termine dovesse decorrere dalla presentazione dell'istanza di sospensione del termine, ma la Corte ha escluso tale interpretazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché tardivo. La proposizione del ricorso per revocazione equivale, ai fini della conoscenza legale della sentenza, alla notificazione della sentenza stessa e fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. L'eventuale istanza di sospensione non produce automaticamente effetti sospensivi: il periodo di sospensione decorre, se la sospensione viene concessa, dalla data del relativo provvedimento giudiziale, non dalla data di presentazione dell'istanza. Poiché l'Agenzia notificò il ricorso per cassazione oltre sessanta giorni dalla notifica del ricorso per revocazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare a C.C. le spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori. Nessuna statuizione sulle spese è stata riconosciuta alla società, poiché era già estinta e C.C. non aveva legittimazione a rappresentarla validamente.

Norme richiamate

  • Legge n. 154 del 1988, art. 12

    sistema automatico di valutazione

    Quando le parti optano per il sistema automatico di valutazione, l'ufficio può liquidare la maggiore imposta sulla base della rendita catastale senza notificare previamente un separato avviso di accertamento o di classamento, ma l'avviso di liquidazione deve indicare gli elementi necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza della pretesa.

  • Art. 398, comma 4, cod. proc. civ.

    La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso per cassazione. Se la sospensione viene richiesta e concessa, essa decorre dal provvedimento del giudice, non dalla semplice presentazione dell'istanza.

  • Art. 372 cod. proc. civ.

    Disciplina il deposito in Cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza e della notificazione.

  • Art. 378 cod. proc. civ.

    Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

  • Art. 2495 cod. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale; nei giudizi pendenti, le posizioni possono trasferirsi ai soci secondo le condizioni previste dalla legge.

  • Art. 110 cod. proc. civ.

    In caso di estinzione della parte, la legittimazione processuale può trasferirsi ai successori a titolo universale, secondo le regole applicabili alla situazione concreta.

  • Artt. 299 e seguenti cod. proc. civ.

    Regolano l'interruzione e la prosecuzione del processo quando sopravvengono eventi assimilabili alla morte o alla perdita della capacità processuale di una parte.

Massime di principio

  • La notifica di un'impugnazione per revocazione può far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche se la sentenza impugnata non è stata notificata separatamente.
  • La semplice presentazione di un'istanza di sospensione del termine non blocca automaticamente la decorrenza del termine per ricorrere in Cassazione. È necessario verificare se e quando il giudice abbia effettivamente concesso la sospensione.
  • Chi sceglie di attendere la decisione sull'istanza di sospensione deve comunque monitorare il termine per proporre l'impugnazione: in caso di rigetto o di mancata tempestiva sospensione, il termine può scadere e determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel coordinamento tra revocazione e ricorso per cassazione occorre calcolare con precisione il termine di sessanta giorni dalla prima notificazione rilevante, senza presumere che la revocazione sospenda automaticamente gli altri termini.
  • Un avviso di liquidazione fondato su dati catastali deve contenere elementi sufficienti a permettere al contribuente di controllare immobile, categoria, classe, rendita, coefficienti e aliquote applicati; l'assenza di tali elementi può compromettere il diritto di difesa.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta normalmente la sua estinzione e la perdita della capacità processuale. L'ex amministratore o socio non può rappresentarla automaticamente in giudizio senza verificare la legittimazione prevista dalla legge.
  • La parte soccombente nell'impugnazione inammissibile può essere condannata alle spese processuali, mentre le spese non spettano a un soggetto privo di valida capacità o legittimazione processuale.

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