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Sentenza

Sentenza n. 1106/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della graduatoria definitiva del 10.11.2025 approvata con Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino n. 1849/2025, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori; dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute in data 22.10.2025 ore 17:00; in data 22.10.2025 ore 17:40; in data 27.10.2025 ore 9:30; in data 28.10.2025 ore 8:45; in data 04.11.2025 ore 9:30, tutti consegnati in data 22.12.2025; - Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, il Bando 03/25/PV del 22.09.2025, in parte qua, limitatamente all’art. 5 punto C.1 nella parte in cui esclude dalla valutazione i corsi di formazione di durata inferiore alle 8 ore; - della nota prot. 0003535 del 20.01.2026 con cui il Politecnico subordinava l’ostensione della documentazione al pagamento di € 634,25; - della nota prot. 2026-POTOCLE-0004527 del 23.01.2026 con cui il Politecnico riduceva la richiesta a € 330,00 per oscuramento dati, e comunicava che avrebbe oscurato dei dati personali dei candidati tra cui la firma apposta dagli stessi sulla documentazione concorsuale; - della nota 2026-POTOCLE-0005227 in data 27.01.2026 con cui il Politecnico di Torino in risposta alle contestazioni del ricorrente trasmesse con nota pec del 27.01.2026 rispondeva che la stessa era stata protocollata con il n. 5224 del 27.01.2026 e che il termine entro il quale l’Amministrazione è tenuta a rispondere è di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza medesima, fatte salve eventuali circostanze interruttive o sospensive del termine medesimo, e fatti salvi differenti termini previsti in virtù della specifica natura del procedimento che verranno appositamente comunicati. - della Nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del 29.01.2026 nella parte in cui subordina l’accesso all’oscuramento delle firme olografe e al pagamento del relativo importo comunicato il 23.01.2026; per l’annullamento e o disapplicazione - dell’art. 9 regolamento di Ateneo del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 3 dell’8 gennaio 2020, nella parte in cui stabilisce che per l’esercizio del diritto di accesso sono dovuti oneri in capo al richiedente per ricerca, richiesta copie e oscuramento dei dati - di ogni provvedimento e/o avviso, contratti, non conosciuti, diretti all’assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito impugnata e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento. Nonché per la condanna al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e atti della procedura valutativa per la progressione tra l’area dei collaboratori e l’area dei funzionari, nonché atti relativi all’accesso alla documentazione della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente del Politecnico di Torino e collocatosi a 0,60 punti dall’ultima posizione utile, ha impugnato la graduatoria, i verbali della commissione e, in parte qua, il bando. Ha dedotto: violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, per asserita tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione; disparità di trattamento, irragionevolezza e sproporzione del criterio che valorizzava soltanto corsi di formazione di almeno otto ore con esame finale; automatica attribuzione del punteggio massimo per la performance; carenza di motivazione dei colloqui orali; illegittimità derivata della graduatoria; violazione dell’art. 15 d.P.R. 487/1994. Ha inoltre contestato le richieste economiche del Politecnico per l’accesso, l’oscuramento dei dati e delle firme olografe, nonché l’art. 9 del regolamento di Ateneo. Il ricorrente ha chiesto anche l’acquisizione istruttoria della documentazione senza oscuramenti e senza oneri. Il Politecnico e i controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto l’eccezione di irricevibilità: la conoscenza dei verbali mediante accesso il 22 dicembre 2025 faceva decorrere il termine per l’impugnazione della decisione sull’accesso, non quello per l’azione demolitoria, notificata tempestivamente il 20 febbraio 2026. Ha respinto l’istanza istruttoria, ritenendo che non potesse essere utilizzata per eludere l’onere di impugnare e coltivare il giudizio ex art. 116 c.p.a. relativo al diniego o accoglimento parziale dell’accesso. Nel merito, ha respinto il motivo sulla predeterminazione dei criteri, poiché la commissione li aveva fissati nella seduta delle ore 17:00-17:40, prima di iniziare la distinta seduta di valutazione dei titoli e prima di conoscere le domande dei candidati. Ha respinto le censure contro la soglia minima di otto ore: il criterio perseguiva l’obiettivo ragionevole di valorizzare una formazione strutturata, conclusa da esame finale, evitando che la sommatoria di corsi brevi producesse effetti distorsivi rispetto al limite massimo di quattro punti; la formazione inferiore alla soglia poteva comunque rilevare nella valutazione complessiva del curriculum, cui il ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo. Ha respinto la censura sulla performance, rilevando che il punteggio massimo non era stato attribuito a tutti e che, per il ricorrente, non soggetto a valutazione percentuale del ciclo della performance, era stato acquisito un giudizio positivo dal responsabile apicale secondo i criteri previamente fissati. Ha respinto la censura sulla motivazione dei colloqui, affermando che, in assenza di obbligo di motivazione discorsiva, il voto numerico è sufficiente quando siano predeterminati i criteri di valutazione. Ha respinto la censura derivata contro la graduatoria. Ha dichiarato inammissibili, e comunque improcedibili, le censure relative ai costi e alle modalità dell’accesso e all’oscuramento delle firme, perché rivolte contro atti appartenenti a una diversa e autonoma serie procedimentale rispetto alla procedura concorsuale e comunque soggetti al rito speciale ex art. 116 c.p.a., già attivato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile e comunque improcedibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 per il Politecnico e in euro 2.000 per i controinteressati, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, quando sussistono i relativi presupposti.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione demolitoria decorre secondo le regole proprie della conoscenza dell’atto impugnabile; la comunicazione dell’accoglimento parziale dell’istanza di accesso rileva invece per l’azione relativa all’accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale per l’accesso non può essere eluso mediante un’istanza istruttoria proposta nel giudizio di annullamento; le contestazioni sull’ostensione, sui costi e sugli oscuramenti devono essere fatte valere in tale sede.

  • art. 63 c.p.a.

    I poteri istruttori del giudice non possono essere utilizzati per supplire alla mancata o tardiva impugnazione del provvedimento relativo all’accesso.

  • art. 64 c.p.a.

    L’acquisizione processuale della documentazione è distinta dalla domanda di accesso e non consente di sovrapporre i due strumenti.

  • art. 25 l. 241/1990

    L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

    La questione relativa alla portata della gratuità dell’esame e agli oneri di accesso non è stata decisa nel merito, essendo la relativa domanda dichiarata inammissibile e comunque improcedibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione dei colloqui è stata respinta perché, nelle procedure selettive, il voto numerico può esprimere sinteticamente il giudizio tecnico quando siano previamente stabiliti i criteri di valutazione.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La predeterminazione dei criteri è legittima quando avvenga prima dell’avvio delle operazioni valutative e prima della conoscenza dei titoli dei candidati.

  • art. 15 d.P.R. 487/1994

    La censura di violazione della disposizione è stata respinta, non essendo stati ravvisati vizi nei verbali tali da inficiare la graduatoria.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla procedura di progressione verticale, ma il giudice non ha ravvisato violazioni.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica non è stata accolta, poiché sono state respinte o dichiarate inammissibili e improcedibili le domande demolitorie presupposte.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, la predeterminazione dei criteri applicativi da parte della commissione è tempestiva quando avviene prima dell’inizio delle operazioni di valutazione e prima che la commissione prenda conoscenza dei titoli o delle domande dei candidati; non è decisivo che la fissazione avvenga dopo la scadenza del termine per presentare le domande.
  • È ragionevole valorizzare, ai fini della valutazione dei titoli professionali, soltanto corsi di formazione di durata minima predeterminata e conclusi con un esame finale, quando la soglia persegua l’obiettivo di assicurare una formazione strutturata e di evitare effetti distorsivi derivanti dalla sommatoria di numerosi corsi brevi; la formazione esclusa da uno specifico criterio può comunque essere considerata nell’ambito della valutazione complessiva del curriculum, se la lex specialis lo consente.
  • Nelle procedure selettive, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione tecnica della commissione quando la lex specialis abbia previamente individuato criteri e parametri idonei a rendere comprensibili la graduazione e l’omogeneità dei punteggi.
  • La domanda di accesso e l’attività istruttoria nel giudizio di annullamento sono strumenti distinti: il ricorrente non può ottenere, tramite un’istanza istruttoria ex artt. 63 e 64 c.p.a., l’acquisizione della documentazione in forme e condizioni che avrebbe dovuto contestare tempestivamente mediante il rito speciale ex art. 116 c.p.a.
  • Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile soltanto in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale; non è ammissibile l’impugnazione congiunta di atti appartenenti a serie procedimentali autonome, come gli atti di una procedura selettiva e quelli relativi alla successiva gestione di un’istanza di accesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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